Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 52 pagine
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Sintesi dei risultati della consultazione – Successione d’imprese
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297345 / 232.1/2019/00001
con i seguenti titoli marginali: Art. 630, III. Computo della collazione, 1. Principio; Art. 630a,
2. Imprese; Art. 630b, 3. Quote sociali e diritti societari328.
Negli articoli 633 et 633a AP-CC, sarebbe più chiaro indicare che l’impresa a cui ci si riferisce è quella definita all’articolo 616 AP-CC, come è già stato fatto negli articoli 218 capoverso 3 e 522a capoverso 2 AP-CC. Gli articoli 633 e 633a si trovano in effetti in un altro capo rispetto all’articolo 616 AP-CC329.
Non si capisce come l’articolo 633 AP-CC possa costituire una lex specialis rispetto all’articolo 628 capoverso 1 CC, dal momento che l’articolo 628 capoverso 2 numero 3 prevede già che il conferimento in natura di un’impresa oppure di quote sociali o diritti societari di un’impresa necessita dell’accordo degli altri eredi. Si propone pertanto di eliminare l’articolo 633 AP-CC330.
5.10 Art. 633a e 633b
L’espressione «elementi patrimoniali» (Vermögensteile, éléments patrimoniaux) utilizzata nell’articolo 633a AP-CC può dare adito a equivoci. La nozione di «elementi» (Teile, éléments) suggerisce che certi elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa possano anche essere imputati singolarmente – a seconda della situazione probatoria – al loro valore nel momento della liberalità, mentre i restanti elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa sarebbero imputati al loro valore nel momento della successione. Non è chiaro se ciò è voluto o se non sarebbe più opportuno utilizzare l’espressione «beni patrimoniali necessari» (betriebsnotwendiges Vermögen, actifs nécessaires à l’exploitation)331.
Il fatto che, in assenza di stima, si applichi l’articolo 630 CC andrebbe espressamente menzionato nell’articolo 633a AP-CC332.
Si raccomanda la soppressione pura e semplice della formulazione «... a condizione che tale valore possa essere stabilito» negli articoli 633a e 633b capoversi 1 e 3 AP-CC, poiché troppo imprecisa e soggetta a varie interpretazioni, su cui dovrebbe decidere il giudice. Occorre sempre trovare un metodo di valutazione. O esistono documenti riguardanti metodi di valutazione riconosciuti oppure il valore deve essere stimato ex post. Numerosi uffici cantonali delle contribuzioni elaborano ogni anno delle istruzioni per la stima delle cartevalori non quotate in borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza, che si basano su metodi di valutazione riconosciuti333.
Tecnicamente, la regola prevista negli articoli 633a e 633b AP-CC non è compatibile con l’articolo 630 capoverso 2 CC, che deve essere necessariamente e parallelamente modificato per derogare, per quanto riguarda i frutti, i godimenti e le spese, al caso degli articoli 633a e 633b AP-CC (stessa problematica che si pone per il regime della riduzione e l’art. 528 CC). Queste due disposizioni comporteranno delle difficoltà di applicazione per quanto riguarda la determinazione precisa del momento di stima, e ciò indipendentemente dalle difficoltà insite alla stima stessa334.
La semplificazione del titolo marginale è accolta con favore335.
Occorre riesaminare completamente e in dettaglio la norma proposta, scegliendo anche una formulazione più precisa come, ad esempio, la seguente: «Se una liberalità ha per oggetto
328 UNIGE, pag. 6.
329 UNIGE, pag. 6.
330 BL, pag. 2.
331 BL, pag. 2.
332 EIT.swiss, pag. 2.
333 SGNV annexe, pag. 2.
334 UNIL, pag. 9.
335 ZH, pag. 2.