Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 11 pagine
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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
3.2 Attività internazionale della FINMA
Secondo l’ASG la descrizione dei compiti nell’articolo 2 (Compiti) è troppo ampia e la formulazione deve dunque essere precisata. La SFAMA vorrebbe che l’articolo 2 capoverso 2 dell’avamprogetto venisse stralciato, poiché la disposizione andrebbe oltre lo scopo perseguito e indebolirebbe il mandato della FINMA a livello internazionale, con conseguenti rischi per la reputazione della piazza finanziaria.
Riguardo all’articolo 3 (Rappresentanza e posizione a livello internazionale), l’UDC, l’ASB, PostFinance, UBS e l’UBCS ritengono che per la definizione della posizione da assumere in seno agli organismi internazionali (art. 3 cpv. 2) andrebbero sempre consultate le commissioni parlamentari competenti al fine di garantire una legittimazione politica sufficiente. Secondo l’ASB e l’ABPS la FINMA deve inoltre tenere conto dell’opinione del settore nel definire la propria posizione. PostFinance chiede che la definizione della posizione da assumere (dopo aver consultato le commissioni parlamentari) spetti al consiglio di amministrazione della FINMA. L’ASG osserva che l’articolo 3 capoverso 2 dell’avamprogetto limita eccessivamente la FINMA. Per quanto concerne l’articolo 3, il PLR fa notare che nell’ambito dell’attività in seno agli organismi di regolamentazione internazionali la responsabilità dovrebbe essere assunta dal DFF, mentre la FINMA dovrebbe essere consultata soltanto in via subordinata.
L’ASG rileva che sarebbe opportuno limitare l’articolo 4 (Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF) al fine di preservare il segreto d’ufficio. Anche il Cantone VD vorrebbe precisare in maniera analoga l’articolo 4. La SFAMA auspica lo stralcio di tale disposizione poiché indebolirebbe il mandato della FINMA.
3.3 Attività di regolamentazione della FINMA
In generale, GE, SG, SH, Travail.Suisse e l’ASG accolgono con favore le disposizioni sull’attività di regolamentazione della FINMA. Diversi partecipanti alla consultazione (UDC, economiesuisse, ASB, Forum OAD, PostFinance, OAD FSA/FSN, SwissHoldings, UBS) chiedono una più netta separazione tra le attività di regolamentazione e di vigilanza della FINMA e alcuni formulano proposte di integrazione corrispondenti. L’ASB ed economiesuisse temono che senza questa separazione interna l’agenda dettata dall’attività di vigilanza possa influire eccessivamente sulla regolamentazione. Secondo UBS una simile separazione tra regolamentazione e vigilanza sarebbe la prassi in uso presso l’AFC e diverse autorità estere. Oltre a questa preoccupazione generale, nei pareri vengono espresse anche osservazioni sui singoli articoli relativi all’attività di regolamentazione della FINMA, riportate nei paragrafi che seguono.
Art. 5 Forme di regolamentazione
Il Cantone TG, l’UDC, Forum OAD, l’USAM, l’OAD FSA/FSN, l’OAD-ASA e l’UBCS dubitano che la problematica delle circolari, che di fatto contengono norme di diritto, possa essere risolta solamente a livello di ordinanza. Secondo tali partecipanti, infatti, le circolari sono esplicitamente disciplinate come strumenti di regolamentazione all’articolo 7 capoverso 1 LFINMA e ciò non sarebbe compatibile con il tenore dell’articolo 5 capoverso 2 dell’avamprogetto. Inoltre, il Cantone GR, l’ASB, l’USAM, la KIB e l’UBCS auspicano che il Consiglio federale prescriva parametri di riferimento vincolanti (piano normativo) per l’attività di regolamentazione della FINMA.
Art. 6 Principi di regolamentazione
L’USS, la FRC e la SKS ritengono che l’articolo 6, in particolare, comporti un onere amministrativo supplementare eccessivo. Per questo motivo l’USS chiede di eliminarlo. Per contro, l’USAM, l’ASB e l’UBCS vorrebbero ampliare ulteriormente l’obbligo di documentazione con-