Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 11 pagine

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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

3.4 Obiettivi strategici della FINMA

Secondo il Cantone VD l’articolo 14 è eccessivo e non poggia su una base legale adeguata. Anche l’ASG critica il fatto che l’articolo 14 capoverso 2 dell’avamprogetto introduca prescrizioni di portata troppo ampia e ritiene che debba essere eliminato. La MoMo mette in discussione il senso dell’articolo 14 in generale. L’ASA vorrebbe che le prescrizioni siano precisate affinché la FINMA, per la definizione degli obiettivi strategici, sia tenuta a basarsi anche sulla politica dei mercati finanziari del Consiglio federale.

3.5 Scambio di informazioni non accessibili al pubblico

L’articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA e il DFF. Secondo i Cantoni NE, TG, l’ASB e l’UBCS una parte del periodo di questo articolo («se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario») dovrebbe essere chiarita. Il Cantone VD ritiene che l’intera disposizione sia formulata in modo estremamente vago e porti a chiedersi se questa si fondi su una base legale adeguata. Anche il pvl e l’ASA dubitano dell’esistenza di una base sufficiente a livello di legge.

L’ASG è del parere che l’obbligo di informazione contenuto nell’articolo 15 comprometta l’indipendenza della FINMA e debba pertanto essere soppresso. L’ASA esprime dei dubbi circa la trasmissione delle informazioni dalla FINMA al DFF quando si tratta di informazioni di autorità estere e auspica l’introduzione di un nuovo articolo relativo alla pubblicazione di decisioni della FINMA.

3.6 Disposizioni finali

L’articolo 16 capoverso 1 dell’avamprogetto concede alla FINMA un termine di cinque anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza per verificare che tutte le proprie regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa ed eventualmente adeguarle. Il Cantone VD, economiesuisse, l’OAD-ASA e l’ASA giudicano questo termine eccessivamente lungo nell’ottica della certezza del diritto. L’UDC, l’ASB e l’UBCS vorrebbero che il progetto di ordinanza fosse completato con l’obbligo di approvazione, da parte del Consiglio federale, del rapporto che la FINMA deve redigere secondo l’articolo 16 capoverso 2 dell’avamprogetto. L’ASB sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere precocemente il DFF nell’attività di regolamentazione e auspica un’integrazione in questo senso nella disposizione transitoria. Il PSS, la FRC e la SKS lamentano il fatto che l’articolo 16 produca troppa burocrazia, mentre l’ASG considera generalmente superflua questa disposizione tenuto conto delle revisioni in corso a livello di legge.