Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 11 pagine
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Procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 9 Consultazione delle unità amministrative cointeressate
Forum OAD e OAD FSA/FSN approvano esplicitamente questa disposizione. Altri partecipanti alla consultazione criticano invece il fatto che l’articolo 9 non abbia alcuna base nella LFINMA (PSS), pregiudichi l’indipendenza della FINMA (PSS) e comporti un eccesso di burocrazia (FRC, SKS).
Art. 10 Consultazione pubblica
Il PPD sottolinea che le consultazioni pubbliche devono essere fondamentalmente sostenute perché favoriscono il coinvolgimento degli interessati. L’USS ritiene invece che queste consultazioni comportino una chiara politicizzazione della FINMA. Il Cantone NE è del parere che le consultazioni relative alle circolari debbano svolgersi soltanto in maniera informale all’interno dell’Amministrazione.
Il PLR propone inoltre che la FINMA sia tenuta a precisare e motivare, nel rapporto sui risultati delle consultazioni relative ai suoi progetti, in quale misura ha tenuto conto delle proposte degli interessati. Nella nuova ordinanza si dovrebbe infine specificare il significato dell’espressione «di ampia portata» (pvl, UDC, ASB, PostFinance, UBS, UBCS).
Art. 11 Forma e termine delle consultazioni pubbliche
Secondo il PPD, l’UDC, l’ASB, l’OAD Fiduciari Suisse, l’ASA, l’UBCS e l’ABPS il termine dell’indagine conoscitiva previsto al capoverso 1 lettera a dell’avamprogetto – che in linea di principio è di due mesi – sarebbe troppo breve. Inoltre, il capoverso 4 andrebbe completato con l’obbligo di indicare nel rapporto sui risultati i pareri pervenuti che sono stati o non sono stati considerati e di motivare tale scelta (ASB, UBCS).
Art. 12 Riconoscimento dell’autodisciplina
Numerosi partecipanti alla consultazione (GR, TG, PBD, PPD, PLR, UDC, economiesuisse, ASB, USAM, esisuisse, Forum OAD, KIB, Lenz & Staehelin, SFAMA, OAD FSA/FSN, OAD Fiduciari Suisse, UBCS, ABPS) ritengono che l’introduzione di un obbligo di consultazione per le norme di autodisciplina conformemente al capoverso 1 dell’avamprogetto sia svantaggiosa. Osservano ad esempio che un simile obbligo annullerebbe i vantaggi dell’autodisciplina (TG, PPD, economiesuisse, ASB, Forum OAD, OAD FSA/FSN, UBCS), sarebbe contrario al principio stesso dell’autodisciplina (KIB, Lenz & Staehelin, SFAMA, OAD Fiduciari Suisse, ABPS) e metterebbe in discussione l’indipendenza di tale sistema (GR, TG, USAM, UBCS). Il capoverso 1 dell’avamprogetto non poggerebbe poi su alcuna base legale (Forum OAD, OAD FSA/FSN, OAD-ASA). Di conseguenza, molti dei suddetti partecipanti chiedono lo stralcio del capoverso 1 dell’avamprogetto o dell’intero articolo 12. L’ASB, KIB e l’UBCS vorrebbero che il capoverso 1 venisse eliminato e sostituito con una proposta di testo concernente la revoca delle norme di autodisciplina da parte degli interessati. In alternativa allo stralcio, FORUM OAD e OAD FSA/FSN propongono di introdurre determinate eccezioni all’obbligo di consultazione. Il pvl sottolinea la necessità di garantire perlomeno che l’autore delle norme di autodisciplina mantenga il controllo sul contenuto delle stesse anche dopo la consultazione.
Art. 13 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF
L’ASG apprezza il chiarimento introdotto riguardo all’attività di regolamentazione della FINMA ma ritiene eccessivo l’articolo 13 capoverso 1 dell’avamprogetto se quest’ultimo obbliga la FINMA a coordinarsi in maniera generalizzata con il DFF. Auspica dunque una nuova formulazione della disposizione che preveda semplicemente l’obbligo di scambiare regolarmente informazioni sull’attività di regolamentazione (senza coordinamento). Sottolinea infine che tutto ciò che va oltre questa proposta mette in discussione l’indipendenza della FINMA.