Avamprogetto OAsi 1
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 2 pagine
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Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 1 dell’11° agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 17 Videosorveglianza
(art. 102ebisLAsi)
1La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, segnatamente i centri della Confederazione e gli alloggi ubicati negli aeroporti.
2All’interno degli edifici è vietato l’impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce, nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi da essa delegati.
3Le registrazioni di dati visivi e sonori sono conservati su un disco duro collocato in un locale chiuso a chiave.
4Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un’inchiesta amministrativa.
5Nel caso di un’inchiesta penale, le registrazioni sono trasmesse fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.
6Il sistema di videosorveglianza è chiaramente segnalato in tutte le entrate, principali e secondarie, dell’edificio.
7I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio ubicato in un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull’esistenza del sistema di sorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.
1 RS 142.311
2019–......