Avamprogetto OVIS
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine
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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20161 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 lett. b e g
1Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:
b. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che effettuano controlli d’identità: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;
g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
Art. 11 cpv. 1 lett. e
1Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:
e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti:
Art. 23 lett. d
Al deposito di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti:
1 RS 142.512
2019–......