Avamprogetto OVIS

Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 16 pagine

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Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20161 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. b e g

1Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:

b. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che effettuano controlli d’identità: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;

g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;

Art. 11 cpv. 1 lett. e

1Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:

e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti:

Art. 23 lett. d

Al deposito di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti:

1 RS 142.512

2019–......