Avamprogetto OEAE
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 27 pagine
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Art. 12 Sistema d’informazione eRetour
(Art. 109f - 109j LStrI)
1I terzi incaricati di cui all’articolo 109i LStrI sono autorizzati a trattare nel sistema eRetour le categorie di dati personali seguenti:
a. le generalità della persona interessata (art. 109g cpv. 2 lett. a LStrI);
b. i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti;
c. i dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza;
d. i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell’aiuto al ritorno;
e. i dati medici (art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI).
2Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell’allegato 2.
3La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.