Avamprogetto OASA
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 3 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 22a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga
durata
(Art. 22 cpv. 3 LStrI)
1L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.
2Il capoverso 1 non si applica al lavoro distaccato nei rami con contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale o contratti normali di lavoro prevedenti salari minimi ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni2.
Art. 22b
Ex art. 22a
Art. 87 cpv. 1bislett. f e g e cpv. 5
1bisI dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:
f. dichiara di avere cambiato cognome;
1 RS 142.201
2 RS 220 2019–......