Avamprogetto ODV

Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 3 pagine

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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 59a capoverso 2 e 59b capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);

visto l'articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 giugno 20033 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;

visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19984 sull'asilo;

in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati;

in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19546 sullo statuto degli apolidi.

Art. 9a Autorizzazione di viaggiare per rifugiati

(art. 59c cpv. 2 LStrI)

1La SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare in virtù dell’articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI se i motivi gravi seguenti lo giustificano:

a. malattia e infortunio grave o decesso di un congiunto;

1 RS 143.5

2 RS 142.20

3 RS 142.51

4 RS 142.31

5 RS 0.142.30

6 RS 0.142.40

2019–......