Avamprogetto ODV
Consultazione 2019/30: Modifica delle ordinanze d'esecuzione delle norme procedurali e dei sistemi d'informazione · 3 pagine
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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 20121 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 59a capoverso 2 e 59b capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l'articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 giugno 20033 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19984 sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19546 sullo statuto degli apolidi.
Art. 9a Autorizzazione di viaggiare per rifugiati
(art. 59c cpv. 2 LStrI)
1La SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare in virtù dell’articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI se i motivi gravi seguenti lo giustificano:
a. malattia e infortunio grave o decesso di un congiunto;
1 RS 143.5
2 RS 142.20
3 RS 142.51
4 RS 142.31
5 RS 0.142.30
6 RS 0.142.40
2019–......