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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI)

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I

Lʼordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5 lett. b e c

5Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare:

b. la dichiarazione concernente lʼimpiego di modalità di produzione vietate in Svizzera ai sensi dellʼarticolo 3 dellʼordinanza del 26 novembre 20032 sulle dichiarazioni agricole;

c. le indicazioni di quantità ai sensi delle prescrizioni dellʼordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità.

Art. 5 cpv. 1 lett. a e c nonché d frase introduttiva, e ed f

1Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo lʼarticolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti:

a. la provenienza degli animali deve essere sempre indicata per scritto per:

1. la carne degli animali di cui allʼarticolo 2 lettere a, d ed e dellʼordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA), intera o in pezzi, che sia fresca o trasformata,

2. il pesce intero, sfilettato o in pezzi, che sia fresco o trasformato.

RU 2017 1353

1 RS 817.022.16

2 RS 916.51

3 RS 941.204

4 RS 817.022.108