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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI)
ordina:
I
Lʼordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente le informazioni sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 lett. b e c
5Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare:
b. la dichiarazione concernente lʼimpiego di modalità di produzione vietate in Svizzera ai sensi dellʼarticolo 3 dellʼordinanza del 26 novembre 20032 sulle dichiarazioni agricole;
c. le indicazioni di quantità ai sensi delle prescrizioni dellʼordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità.
Art. 5 cpv. 1 lett. a e c nonché d frase introduttiva, e ed f
1Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo lʼarticolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti:
a. la provenienza degli animali deve essere sempre indicata per scritto per:
1. la carne degli animali di cui allʼarticolo 2 lettere a, d ed e dellʼordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA), intera o in pezzi, che sia fresca o trasformata,
2. il pesce intero, sfilettato o in pezzi, che sia fresco o trasformato.
RU 2017 1353