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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Informazioni sulle derrate alimentari. O del DFI RU ...
Art. 40 «Vegetariano» o «vegetaliano»
1Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:
a. «vegetariano» o «ovo-latto-vegetariano» o «ovo-latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte, come il lattosio, uova, componenti dellʼuovo, miele, cera dʼapi, propoli e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;
b. «ovo-vegetariano» o «ovo-vegetaliano», se non contengono ingredienti di origine animale né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dellʼuovo, miele, cera dʼapi, propoli e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;
c. «latto-vegetariano» o «latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte o miele;
d. «vegano» o «vegetaliano», se non contengono ingredienti di origine animale.
2Le derrate alimentari e gli ingredienti che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 lettere a–c, se sono separati dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.
Inserimento prima del titolo della sezione 4
Art. 42a Informazioni sullʼadeguamento della ricetta di una derrata
alimentare
1In caso di adeguamento della ricetta di una derrata alimentare inteso a ridurre la quantità degli zuccheri aggiunti o del sale aggiunto, è possibile informarne i consumatori se:
a. la riduzione non è compensata con altri ingredienti che presentano le tipiche proprietà organolettiche dello zucchero o del sale; e
b. la riduzione degli zuccheri aggiunti o del sale aggiunto rispetto alla ricetta utilizzata precedentemente è pari almeno al 5 percento.
2L’informazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
a. deve riferirsi allʼadeguamento della ricetta della derrata alimentare;
b. non può reclamizzare lʼentità della riduzione dellʼingrediente;
c. può essere utilizzata esclusivamente per un anno dallʼadeguamento della ricetta.
3Per lʼinformazione deve essere utilizzata una formulazione come:
a. «nuova ricetta con meno zuccheri aggiunti»;
b. «nuova ricetta con meno sale aggiunto».