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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Derrate alimentari e oggetti dʼuso
c. lʼobbligo di informazione orale si applica alle indicazioni sulla salute di cui allʼarticolo 34 capoverso 1 lettere a e b solo se le indicazioni sulla salute sono fornite per scritto.
d. le indicazioni di cui allʼarticolo 10 sugli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate possono essere fornite oralmente solo se:
e. per le derrate alimentari con unʼindicazione sul contenuto di glutine o lattosio ai sensi degli articoli 41 e 42, in deroga allʼarticolo 22 capoverso 3 lettera b, si può rinunciare alla dichiarazione del valore nutritivo.
f. le miscele involontarie ai sensi dellʼarticolo 11 capoverso 5 non devono essere indicate.
Art. 11 cpv. 4bis
4bisLʼindicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria per le derrate alimentari di cui allʼarticolo 9 capoverso 1 lettera d OID.
Art. 13 cpv. 2
2Per le derrate alimentari facilmente deperibili dal punto di vista microbiologico che poco dopo tempo possono rappresentare un pericolo per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.
Art. 14 cpv. 2
Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo lʼapertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo.
Art. 15 cpv. 7, primo periodo
7Lʼindicazione del Paese di produzione può essere abbreviata qualora sia utilizzata unʼabbreviazione conforme al codice ISO-2 ai sensi dellʼelenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa dʼuso nella versione del 1° gennaio 20191.
Art. 17 rubrica e cpv. 7
Indicazioni specifiche per la carne
7Abrogato
Art. 19 cpv. 2 lett. b
2Non è necessario indicare la partita:
b. nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato ai sensi dellʼarticolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr;