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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile (ODOV)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

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I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

2Il Paese di produzione può essere indicato con «miscela di olio d’oliva di Paesi diversi», purché si tratti di una miscela di oli d’oliva di Paesi diversi. Il Paese di provenienza delle olive deve essere sempre indicato, in deroga all’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), se il Paese non coincide con il Paese di produzione dell’olio di oliva.

Art. 16 cpv. 1

1Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 OID3 deve figurare il tenore di grasso in per cento.

Art. 31 Requisiti

I funghi commestibili di cui all’allegato 4 devono corrispondere ai requisiti in esso riportati.

Art. 34 cpv. 7

7Il «succo di tartufi» è un estratto liquido che viene ottenuto alla prima sterilizzazione dei tartufi interi oppure di parti di tartufi delle specie Tuber.

RS ..........

1 RS 817.022.17

2 RS 817.022.16

3 RS 817.022.16