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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Derrate alimentari e gli oggetti dʼuso. O RU …
Art. 5 cpv. 2 lett. a
2L’autorizzazione si estingue se:
a. il suo contenuto è ripreso nella normativa d’attuazione; oppure
Art. 14 cpv. 2
2Le derrate alimentari possono essere unicamente designate tramite la denominazione specifica di una derrata alimentare specificata se corrispondono alla specificazione e ai requisiti ad essa associati; sono fatte salve le denominazioni nella rispettiva lingua conformemente all’allegato 1 della decisione della Commissione 2010/791/UE4.
Art. 15 cpv. 2 lett. a
2Non sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari:
a. le derrate alimentari geneticamente modificate; eccetto quelle di cui all’articolo 31 capoverso 5.
Art. 31 cpv. 3 e 5
3In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, lʼUSAV dirige la procedura di autorizzazione. Esso trasmette la domanda all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L’USAV rilascia l’autorizzazione se, in base allo stato attuale della scienza, può essere escluso un pericolo per l’ambiente.
5Ai prodotti OGM si applicano gli articoli 15–19, se:
a. sono stati ottenuti da microorganismi geneticamente modificati;
b. sono stati fabbricati in un sistema chiuso secondo l’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 9 maggio 20125 sull’impiego confinato; e
c. sono stati separati da tali organismi, depurati e sono chimicamente definibili.
Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva
1Chiunque consegna o importa derrate alimentari che sono OGM o che li contengono deve:
Art. 37 Derrate alimentari geneticamente modificate
1Occorre indicare che si tratta di OGM nel caso di:
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), versione della GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
4Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa lʼelenco dei prodotti di cui
allʼallegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, versione della GU L 336 del 21.12.2010, pag. 55.