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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Derrate alimentari e gli oggetti dʼuso. O RU …

a. può essere dimostrato per mezzo di dati e informazioni scientifici universalmente riconosciuti che la sostanza nutritiva, un’altra sostanza, la derrata alimentare o la categoria alimentare presenta le proprietà indicate; e

b. le indicazioni non inducono i consumatori in inganno sulle proprietà della sostanza nutritiva, di un’altra sostanza, della derrata alimentare o della categoria alimentare.

3Il DFI disciplina le altre disposizioni sulla procedura di autorizzazione. L’articolo 3 non si applica a questa procedura.

Art. 39 cpv. 2 lett. a e d

2In ogni caso devono essere indicate per scritto:

a. nel caso della carne di ungulati addomesticati, pollame domestico, ratiti e pesce: la provenienza dell’animale utilizzato per la produzione della derrata alimentare;

d. per le derrate alimentari non considerate preimballate ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 numero 11 e che devono essere conservate refrigerate a seguito del rischio di riproduzione di microorganismi patogeni o di formazione di tossine: la data di scadenza.

Art. 40 Commercio intermedio

Nel commercio intermedio le indicazioni devono essere tali per cui le derrate alimentari con essi fabbricate possano essere composte e caratterizzate in conformità alla legge.

Art. 48 cpv. 2

2Non sono considerati materiali e oggetti quelli consegnati in qualità di articoli d’antiquariato.

Art. 81 cpv. 3

3Il DFI può dichiarare vincolanti determinate procedure di analisi e di campionatura.

Titolo dopo l’art. 85

Capitolo 4a: Obblighi delle aziende alimentari e delle aziende di oggetti d’uso nei controlli ufficiali e in altre attività ufficiali

Art. 85a

1Le aziende consentono agli organi di controllo, su loro richiesta, l’accesso:

a. agli edifici, all’attrezzatura, ai mezzi di trasporto, all’area dell’azienda e ad altri luoghi sotto la loro responsabilità e nel loro ambiente circostante;