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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Derrate alimentari e gli oggetti dʼuso. O RU …
a. mettere a disposizione dell’USAV tutti i documenti necessari per il controllo;
b. coadiuvare l’USAV presentandogli le spedizioni da controllare secondo le sue disposizioni e riprendendone possesso al termine; e
c. trasmettere le istruzioni dell’USAV all’impresa di spedizione o all’importatore.
6Nella dichiarazione doganale deve indicare il numero del DSCE e gli emolumenti fissati dall’USAV al momento del controllo.
7Alle autorità responsabili dei controlli occorre mettere a disposizione:
a. risorse sufficienti in termini di personale e di logistica per lo scarico e la presentazione della spedizione;
b. attrezzatura idonea alla campionatura (p. es. mezzi di trasporto o imballaggi particolari), qualora le attrezzature standard non permettano di effettuare un prelievo rappresentativo.
8Le derrate alimentari composte che contengono meno del 20 per cento delle derrate alimentari di cui all’allegato 2 OELDerr sono importate secondo la procedura descritta negli articoli 86 e 87.
Art. 91 cpv. 1bis, 3 primo periodo e 6
1bisL’originale del DSCE accompagna la spedizione durante il trasporto successivo fino al luogo di destinazione citato nel documento stesso. L’USAV può disporre deroghe.
3Per le derrate alimentari che, a causa di un rischio elevato di contaminazione da aflatossine, devono essere sottoposte a controlli approfonditi, oltre al DSCE, deve essere disponibile un certificato di idoneità al consumo con i risultati delle analisi secondo l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 884/20149.
6L’USAV può emanare disposizioni riguardanti:
a. la procedura che deve essere osservata per garantire la rintracciabilità;
b. i documenti che devono accompagnare le merci, se le autorità competenti devono prelevare campioni.
Art. 95a Disposizione transitoria della modifica del ...
1Le derrate alimentari non conformi alla modifica del ... possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 aprile 2021 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
9 Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009, GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4.