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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Derrate alimentari e gli oggetti dʼuso. O RU …
b. alle merci sotto la loro responsabilità;
c. ai loro sistemi d’informazione;
d. ai loro documenti e ad altre informazioni utili.
2Durante i controlli ufficiali e altre attività ufficiali, esse sostengono il personale delle autorità di esecuzione competenti nell’adempimento dei loro compiti, collaborando con esso.
3Esse mettono immediatamente a disposizione delle autorità di esecuzione competenti, su carta o in forma elettronica, tutte le informazioni sulle merci e sulle loro attività.
4Gli obblighi delle aziende secondo il presente articolo si applicano anche nei casi in cui i controlli ufficiali sono eseguiti da terzi ai sensi dell’articolo 55 LDerr.
Art. 90 Modalità di importazione
1Chiunque importa per via aerea attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo derrate alimentari che secondo gli allegati 1 o 2 dell’ordinanza del ...6 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr) sono sottoposte a controlli approfonditi deve notificare preventivamente per via elettronica all’autorità competente del controllo ufficiale:
a. la data e l’orario dell’arrivo della spedizione al punto di entrata designato nonché eventuali ritardi;
b. il tipo di spedizione.
2L’importatore è responsabile della dichiarazione preventiva conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera i OELDerr. Egli può incaricare, per tale compito, una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
3Per la notifica preventiva occorre compilare la parte I del modulo riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 669/20097 (documento sanitario comune di entrata, DSCE) nel sistema d’informazione veterinario secondo la decisione 2004/292/CE8 (TRACES). Il DSCE deve essere trasmesso all’autorità di esecuzione del punto di entrata almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo della spedizione.
4Per le spese causate da spedizioni importate o fatte transitare senza la necessaria dichiarazione preventiva è riscosso un emolumento supplementare conformemente al numero 1.6 dell’allegato 9 OELDerr.
5La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a:
6 RS 817.042
7 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
8 Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa allʼapplicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE, GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE, GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29.