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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Derrate alimentari e gli oggetti dʼuso. O RU …

a. derrate alimentari che sono prodotti OGM;

b. derrate alimentari che contengono microorganismi geneticamente modificati;

c. coadiuvanti tecnologici che sono consegnati come tali e sono prodotti OGM;

d. microorganismi che sono consegnati come tali e sono geneticamente modificati.

2Il DFI disciplina il tipo e la modalità della caratterizzazione.

3Esso può prevedere deroghe agli obblighi di caratterizzazione di cui al capoverso 1.

4Le derrate alimentari possono essere contrassegnate con l’indicazione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» o con un’altra indicazione equivalente, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. per mezzo di una documentazione completa può essere provato che:

1. la derrata alimentare e gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici o i microorganismi utilizzati per la sua produzione non provengono da organismi geneticamente modificati,

2. fatto salvo il capoverso 5, per la produzione della derrata alimentare non sono stati utilizzati OGM, e

3. sono state adottate misure adeguate per evitare la presenza di materiale che è OGM, che lo contiene o è da esso ottenuto;

b. nessun ingrediente contiene prodotti OGM in misura superiore allo 0,9 per cento in massa;

c. derrate alimentari, coadiuvanti tecnologici o microrganismi dello stesso tipo:

1. sono stati autorizzati conformemente all’articolo 31, oppure

2. possono essere prodotti secondo il diritto svizzero con sostanze ausiliarie dell’agricoltura o con prodotti di base autorizzati che sono OGM, che li contengono o sono da essi ottenuti.

5La condizione ai sensi del capoverso 4 lettera a numero 2 non si applica a:

a. medicamenti veterinari;

b. additivi per alimenti per animali che

1. sono stati ottenuti secondo il procedimento descritto all’articolo 31 capoverso 5;

2. sono dichiaratamente non disponibili senza manipolazioni genetiche; e

3. sono necessari per l’approvvigionamento appropriato ai bisogni degli animali ai fini della loro salute e protezione.

Art. 38 cpv. 2 e 3

2L’USAV può, in singoli casi, autorizzare indicazioni sulla salute non ammesse, se: