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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Piano di controllo nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. O AS …

j. i piani di emergenza in caso di crisi, compresa la designazione delle autorità competenti che occorre mobilitare e la descrizione dei loro compiti e delle loro responsabilità, oltre che le procedure di scambio di informazioni tra queste autorità e gli altri soggetti interessati;

k. l’organizzazione generale della collaborazione e della mutua assistenza fra le autorità competenti della Svizzera e degli Stati terzi;

l. l’elenco dei compiti di controllo ufficiale delle autorità competenti lungo tutta la filiera agroalimentare;

m. l’elenco dei programmi nazionali di controllo attuati ai sensi dell’articolo 18.

Art. 6 Elaborazione, approvazione e revisione del piano di controllo

nazionale pluriennale

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il piano di controllo nazionale pluriennale in collaborazione con le competenti autorità cantonali di esecuzione, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali.

2 L’UFAG e l’USAV tengono conto, a tal fine, delle norme e raccomandazioni internazionali e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 20 e 21.

3 Il PCNP è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale.

4 È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

5 Il PCNP è adattato regolarmente ai settori di cui all’articolo 2 e riveduto in particolare alla luce dei seguenti fattori:

a. la comparsa di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per i vegetali o altri rischi per la salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali, per il benessere degli animali o, se si tratta di organismi geneticamente modificati e di prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, nonché i nuovi casi di inganno;

b. le modifiche importanti nell’organizzazione delle autorità competenti;

c. i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti;

d. all’occorrenza, i risultati dei controlli effettuati da Stati terzi, e

e. le scoperte scientifiche.

6 L’UFAG e l’USAV consultano le autorità cantonali competenti e l’AFD prima di revisionare il PCNP se le modifiche interessano in maniera significativa le loro risorse.

7 Le modifiche vengono proposte per approvazione al DEFR e al DFI.