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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Piano di controllo nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. O AS …
Sezione 3 Controllo dei processi
Art. 7 Controlli di base
1 Le imprese attive nella produzione primaria, le imprese che operano a monte o direttamente a valle della produzione primaria e le imprese soggette all’obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 20 e 62 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso8 di cui all’allegato 1 sono controllate in base agli intervalli massimi stabiliti nell’allegato menzionato.
2 Vengono inoltre effettuati controlli di base di cui al capoverso 1, controlli a campione di cui all’articolo 3 lettera h, in circa il 2% delle imprese di cui al capoverso 1. 3 Le restanti imprese sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali di esecuzione.
4 L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali di esecuzione, possono precisare per ogni categoria d’impresa i punti da verificare e i loro criteri di valutazione.
5 Le competenti autorità di esecuzione possono ridurre l’intervallo fissato al capoverso 1 per i controlli di imprese che presentano un rischio individuale più elevato delle altre imprese della stessa categoria; sono eccettuate le imprese nel settore della produzione primaria.
6 Le competenti autorità di esecuzione possono aumentare l’intervallo fissato nel capoverso 1 per i controlli di imprese situate in zone geografiche di difficile accesso; sono eccettuate le imprese nel settore della produzione primaria.
7 Se nel quadro del controllo di base non è stato possibile verificare elementi importanti, in linea generale viene effettuato un controllo supplementare.
8 L’USAV può modificare, se necessario, gli intervalli fissati nell’allegato 1 elenco 3.
Art. 8 Controlli supplementari
Oltre ai controlli di base, si possono eseguire controlli supplementari, segnatamente:
a. controlli di verifica ai sensi dell’art. 3 lettera d, relativi gli ambiti di controllo che presentano carenze per la rettifica di tali disfunzioni;
b. controllo sulla base di sospetti ai sensi dell’articolo 3 lettera e;
c. controlli effettuati quando nell’impresa sono annunciati cambiamenti importanti;
d. per le aziende che operano nella produzione primaria di cui all’allegato 1: controlli intermedi ai sensi dell’articolo 3 lettera f.