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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Piano di controllo nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso. O AS …

4. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria36

Art. 3 cpv. 2 e 2bis

2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende

a. la cui superficie è inferiore a un ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali o 10 are di colture protette;

b. per cui non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie37; e

c. che forniscono ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commercio al dettaglio locali, esclusivamente prodotti primari di propria produzione in piccole quantità.

2bis Per le aziende che gestiscono diversi tipi di superfici di cui al capoverso 1 lettera a, l’obbligo di notifica non si applica solamente se tutte le superfici soddisfano i criteri per l’esonero dall’obbligo di notifica.

Art. 7 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 8 cpv. 1 e 1bis

1 I controlli sono disciplinati dall’ordinanza del ... sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso38.

1bisAbrogato

Art. 11 Guide di buona pratica

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), promuove l’elaborazione, la diffusione e l’impiego di guide di buona pratica igienica nel settore della produzione primaria.

2 Il rispetto delle guide di buona pratica è facoltativo.

3 I rappresentanti dei settori della produzione primaria elaborano e diffondono guide nazionali di buona pratica:

a. previo accordo con i rappresentanti dei gruppi di utenti interessati;

b. tenendo conto del codice d’uso pertinente del Codex Alimentarius.

4L’UFAG e l’USAV valutano le guide nazionali per assicurarsi:

36 RS 916.020

37 RS 916.401

38 RS 817.03