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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 16 dicembre 20161 concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2Non si applica alla macellazione per uso domestico privato; per quanto riguarda il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d’allevamento e i ratiti, la deroga si applica soltanto se la macellazione e la trasformazione della carcassa avvengono nell’effettivo di provenienza.

Art. 3 lett. a, m, q e r

Nella presente ordinanza si intende per:

a. animali: il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti, la selvaggina d’allevamento e cacciata, i pesci e altre specie ammessi dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) per la produzione di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 9 ODerr2;

m. azienda con un’esigua capacità produttiva: azienda nella quale in un anno:

1. si macellano meno di 1500 unità di macellazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, calcolate conformemente all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 sul bestiame da macello; sono considerati agnelli e capretti gli animali fino a un’età di 12 mesi; oppure

2. le quantità macellate per gli altri animali non superano l’equivalente di 60 000 kg di carne;

1 RS 817.190

2 RS 817.02

3 RS 916.341