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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Macellazione e controllo delle carni. Ordinanza RU ...

q. macellazione in azienda: macellazione in cui lo stordimento e il dissanguamento avvengono nell’effettivo di provenienza;

r. macellazione al pascolo: macellazione in cui lo stordimento e il dissanguamento avvengono in un pascolo nell’effettivo di provenienza.

Art. 6 cpv. 3

3L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione d’esercizio la frequenza massima di macellazione all’ora o al giorno per ogni specie animale autorizzata. Al riguardo tiene conto, in particolare, delle caratteristiche dell’impianto di stordimento, dei posti di lavoro per i controllori delle carni e della capienza dei locali frigoriferi.

Titolo prima dell’art. 7

Capitolo 3: Macellazione e igiene della macellazione

Sezione 1: Requisiti relativi agli animali e divieto di macellazione

Art. 9 cpv. 2 lett. a e c

2Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammesse:

a. le macellazioni di bestiame da macello malato e infortunato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno;

c. le macellazioni in azienda e le macellazioni al pascolo autorizzate.

Titolo dopo l’art. 9

Sezione 2a: Macellazione in azienda e macellazione al pascolo

Art. 9a

1La macellazione in azienda è ammessa per il bestiame da macello, la macellazione al pascolo per gli animali della specie bovina.

2I detentori di animali che effettuano la macellazione in azienda o al pascolo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. Questa autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:

a. in caso di macellazione in azienda, gli animali vengono immobilizzati in un’attrezzatura adeguata e storditi da una persona esperta ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1bisdell’ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali. In caso di macellazione al pascolo, gli animali sono abbattuti da un cacciatore nel rispetto delle condizioni di sicurezza;

b. dopo il dissanguamento, gli animali sono trasportati in un macello prestabilito dove la macellazione viene terminata;

4 RS 455.1