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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20171 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA) è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d

Abrogata

Art. 3 cpv. 2 lett. b e l

2Prende in considerazione in tale contesto:

b. le usuali documentazioni scientifiche;

l. se, nel caso di una richiesta di tolleranze all’importazione secondo l’articolo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all’utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;

Art. 7 cpv. 1

1Su richiesta, l’USAV può fissare tolleranze all’importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.

Art. 8 cpv. 2

Abrogato

RS ..........

1 RS 817.021.23

2019–…