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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Macellazione e controllo delle carni. Ordinanza RU ...
Art. 44 cpv. 1bise 2
1bisÈ consentito svolgere attività ausiliarie nell’ambito del controllo ufficiale delle carni senza la formazione di cui al capoverso 1 lettera b. Tuttavia, per i compiti specifici che svolge, il personale dell’azienda interessato deve essere formato e aggiornato regolarmente dal veterinario ufficiale competente.
2Nelle grandi aziende, per tutta la durata della macellazione deve essere presente almeno un veterinario ufficiale.
Art. 52 cpv. 3 lett. b
3Il Cantone può inoltre:
b. impiegare veterinari non ufficiali per le seguenti mansioni, qualora dispongano della qualifica necessaria per il loro svolgimento:
1. controllo degli animali da macello e delle carni in aziende con un’esigua capacità produttiva,
2. controllo degli animali da macello in caso di macellazione al pascolo e presenza durante l’abbattimento e il dissanguamento degli animali in caso di questa macellazione.
Art. 53 cpv. 1 lett. i
1I veterinari ufficiali:
i. in caso di macellazione al pascolo, sorvegliano l’abbattimento e il dissanguamento degli animali.
Art. 60 Emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni
1Gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni sono calcolati in funzione del lavoro necessario per il controllo. Possono essere riscossi emolumenti soltanto per i controlli funzionali allo scopo della LDerr.
2I Cantoni possono fissare i seguenti emolumenti di base:
a. per una visita del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina, al massimo 20 franchi;
b. per un controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza, al massimo 30 franchi.
3I Cantoni fissano gli emolumenti per il controllo nel modo seguente:
a. per animale da macello;
b. per kg di carne al termine della macellazione; o
c. in funzione del tempo impiegato.
4Per ogni animale da macello, l’emolumento ammonta a: