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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Macellazione e controllo delle carni. Ordinanza RU ...
c. il detentore degli animali garantisce il rispetto dei requisiti igienici in materia di macellazione; in particolare provvede a raccogliere il sangue fuoriuscito e a trasportarlo al macello insieme alle carcasse.
3Nella macellazione al pascolo l’abbattimento e il dissanguamento degli animali sono sorvegliati da un veterinario ufficiale.
Art. 19 cpv. 1 lett. a ed abisnonché cpv. 2 e 3
1L’azienda deve assicurare una sorveglianza sistematica dell’igiene. La sorveglianza comprende segnatamente:
a. controlli igienici effettuati quotidianamente;
a bis. analisi microbiologiche delle carcasse, delle superfici delle apparecchiature e delle installazioni in base al rischio secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr5;
2La norma «ISO 17604, 2003, Microbiologia degli alimenti e mangimi – Campionamento delle carcasse per esami microbiologici»6 vale quale procedura di riferimento per il prelievo di campioni dalle carcasse.
3L’azienda deve conservare i risultati dei controlli d’igiene e delle analisi microbiologiche in base al rischio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi ufficiali di controllo.
Art. 19a Obbligo dei laboratori
1I laboratori che, su incarico delle aziende, eseguono le analisi di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera abisdevono trasmettere i campioni in cui sono stati riscontrati ceppi di Campylobacter e salmonelle al laboratorio di riferimento competente.
2Il laboratorio di riferimento utilizza i campioni per la sorveglianza delle resistenze agli antibiotici.
Art. 28 cpv. 1 e cpv. 2
1Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti e la selvaggina d’allevamento il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell’effettivo di provenienza.
2Il controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza deve essere eseguito da un veterinario ufficiale, il quale conferma tale controllo con un certificato di sanità. Se il bestiame da macellare è infortunato o malato, il controllo degli animali da macello può essere eseguito dal veterinario dell’effettivo.
5 RS 817.02
6 Il testo di questa norma può essere consultato e richiesto presso il Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.