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Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 6 pagine
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Legge federale sui diritti politici (LDP) (Trasparenza nel finanziamento della politica)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1;
visto il parere del Consiglio federale del ...2
decreta:
I
La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 76a
Titolo quinto b: Trasparenza del finanziamento della politica
Art. 76b Obbligo di pubblicità dei partiti
1I partiti rappresentati nell’Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento.
2Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
a. le loro entrate;
b. ogni concessione volontaria di un vantaggio economico (liberalità) di valore superiore a 25 000 franchi per persona e per anno.
3I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità secondo il capoverso 2 lettera b.
1FF 2019 ...
2FF 2019
3 RS 161.1
2019–......