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Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 6 pagine

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Legge federale sui diritti politici (LDP) (Trasparenza nel finanziamento della politica)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1;

visto il parere del Consiglio federale del ...2

decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 76a

Titolo quinto b: Trasparenza del finanziamento della politica

Art. 76b Obbligo di pubblicità dei partiti

1I partiti rappresentati nell’Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento.

2Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

a. le loro entrate;

b. ogni concessione volontaria di un vantaggio economico (liberalità) di valore superiore a 25 000 franchi per persona e per anno.

3I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità secondo il capoverso 2 lettera b.

1FF 2019 ...

2FF 2019

3 RS 161.1

2019–......