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Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 6 pagine

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Legge federale sui diritti politici

Art. 76d Termini e modalità dell’obbligo di pubblicità

1Occorre trasmettere:

a. i dati di cui all’articolo 76b annualmente;

b. nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate 45 giorni prima della data della votazione o dell’elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità secondo l’articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo la data della votazione o dell’elezione;

c. nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l’articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo la data dell’elezione;

d. nel caso di raccolte delle firme per iniziative popolari, le entrate preventivate 15 giorni dopo la pubblicazione del testo dell’iniziativa nel Foglio federale e il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l’articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme;

e. nel caso di raccolte delle firme per referendum, il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l’articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme.

2Le liberalità di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera c devono essere comunicate immediatamente al servizio competente nel periodo che va dalla scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate alla data della votazione o dell’elezione oppure del deposito delle firme.

3Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità devono essere indicate separatamente.

4La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 25 000 franchi deve indicare l’importo e la data della liberalità, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell’autore della liberalità.

5I dati secondo il capoverso 4 devono essere documentati.

6Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.

Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak)

4La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 10 000 franchi deve indicare …

Art. 76e Controllo

1Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito.