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Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 6 pagine

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Legge federale sui diritti politici

2Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro i termini, ingiunge gli attori politici soggetti all’obbligo a fornire successivamente i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

3Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è obbligato a denunciare all’autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione dei controlli. Informa di questo obbligo all’atto di stabilire il termine di cui al capoverso 2.

Art. 76f Pubblicazione

1Al termine del controllo di cui all’articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

2Sono pubblicati:

a. i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera a annualmente;

b. i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettere b–e al più tardi 15 giorni dopo essere stati ricevuti dal servizio competente.

3I dati relativi alle liberalità che devono essere comunicate immediatamente secondo l’articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.

Art. 76g Servizio competente

Il Consiglio federale designa l’autorità competente per il controllo e la pubblicazione.

Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero

1Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare:

a. liberalità anonime; e

b. liberalità provenienti dall’estero.

2Le liberalità degli Svizzeri all’estero non sono considerate provenienti dall’estero.

3Chi riceve una liberalità anonima deve:

a. fornire i dati relativi alla provenienza secondo l’articolo 76d capoverso 4; o

b. se possibile restituirla; se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

4Chi riceve liberalità provenienti dall’estero deve restituirle. Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

5In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici secondo l’articolo 76c capoverso 3 devono rendere pubblici gli importi delle liberalità anonime e delle liberalità provenienti dall’estero loro concesse in vista della campagna per l’elezione di un membro del Consiglio degli Stati con il conto finale secondo l’articolo 76d capoverso 1 lettera c.