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Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 6 pagine
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Legge federale sui diritti politici
Minoranza (Caroni)
Art. 76h Liberalità anonime
1Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare liberalità anonime.
2Sopprimere
4Sopprimere
5… gli importi delle liberalità anonime loro concesse in vista …
Art. 76i Trattamento dei dati personali e scambio d’informazioni
1Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare il controllo e la pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali:
a. sull’identità e sulla situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
b. sull’identità degli autori delle liberalità versate agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c.
2I dati personali sono offerti per archiviazione all’Archivio federale dopo 15 anni dall’ultimo trattamento.
3Il servizio competente può inoltrare le informazioni sugli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:
a. le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;
b. le autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 76e capoverso 3.
4Su richiesta del servizio competente di cui all’articolo 76g, le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale gli comunicano le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.
Art. 76j Disposizioni penali
1È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente:
a. gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 76b–76d;
b. gli obblighi di cui all’articolo 76h capoversi 3–5.
2La multa è di 20 000 franchi al massimo, se l’autore agisce per negligenza.
3Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.