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Consultazione 2019/34: Legge federale sui diritti politici (Trasparenza del finanziamento della politica) · 6 pagine

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Legge federale sui diritti politici

Minoranza (Caroni)

Art. 76h Liberalità anonime

1Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare liberalità anonime.

2Sopprimere

4Sopprimere

5… gli importi delle liberalità anonime loro concesse in vista …

Art. 76i Trattamento dei dati personali e scambio d’informazioni

1Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare il controllo e la pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali:

a. sull’identità e sulla situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;

b. sull’identità degli autori delle liberalità versate agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c.

2I dati personali sono offerti per archiviazione all’Archivio federale dopo 15 anni dall’ultimo trattamento.

3Il servizio competente può inoltrare le informazioni sugli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:

a. le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;

b. le autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 76e capoverso 3.

4Su richiesta del servizio competente di cui all’articolo 76g, le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale gli comunicano le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.

Art. 76j Disposizioni penali

1È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente:

a. gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 76b–76d;

b. gli obblighi di cui all’articolo 76h capoversi 3–5.

2La multa è di 20 000 franchi al massimo, se l’autore agisce per negligenza.

3Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.