Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 10 pagine

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(in particolare AG, BL, LU e NE) temono che l’economia svizzera (e in particolare i settori interessati) ne risentirà.

Desta preoccupazione il fatto che, a causa dell’incerto riconoscimento dell’equivalenza tra le legislazioni dell’UE e del Regno Unito, in particolare i capitoli dell’MRA sui prodotti medicinali, su determinati strumenti di precisione e sulle apparecchiature elettriche non sono per il momento applicabili. Le suddette associazioni chiedono pertanto che queste lacune dell’Accordo commerciale siano colmate al più presto e approvano i lavori di approfondimento dell’Accordo, comprese le soluzioni per i rimanenti capitoli dell’MRA.

4.2 Introduzione di contingenti doganali bilaterali

ASSAF e USPV sono contrari ai contingenti doganali introdotti nell’Accordo commerciale Svizzera-Regno Unito per mantenere inalterati i flussi commerciali esistenti. Questo perché i corrispondenti contingenti per le importazioni dall’UE nell’ambito dell’Accordo agricolo non sono stati ridotti o sono stati rinegoziati, il che porta a un incremento dei contingenti doganali per le importazioni in Svizzera. USPV riconosce che in passato i rispettivi contingenti non sono stati sfruttati completamente e che quindi non sono previste ripercussioni dirette per i produttori svizzeri. ASSAF e USPV temono però che in questo modo si crei un precedente, applicabile all’eventuale uscita dall’UE di altri Stati membri, e che questa prassi possa fare scuola nella negoziazione di altri accordi, come ad esempio l’ALS con il Mercosur.

4.3 Norme di origine

Swiss Textiles constata che nell’eventualità di un «no deal» e con le ridotte possibilità di cumulo delle norme di origine che ne conseguirebbero, l’industria tessile ne risentirebbe più di altri settori. Nei rapporti bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito è ammesso soltanto il cumulo con materiali originari dell’UE, e questo a condizione che esista un ALS tra tutte le parti o una convenzione sulla cooperazione amministrativa tra il Regno Unito e l’UE. Poiché le merci che l’UE importa dalla Svizzera perdono l’origine preferenziale se vi è stato un cumulo con materiali originari del Regno Unito e poiché quest’ultimo possiede grandi impianti di produzione tessile, alcune aziende tessili svizzere dovrebbero sopportare ulteriori costi in caso di «no deal».

Swiss Textiles riconosce che questo problema non può essere risolto dall’Accordo commerciale Svizzera-Regno Unito, ma che bisognerebbe adeguare l’ALS Svizzera-UE, la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito: «Convenzione PEM»). Oppure l’UE e il Regno Unito dovrebbero stipulare un accordo. L’industria tessile chiede pertanto che l’Amministrazione federale punti a concludere rapidamente i negoziati per una nuova convenzione PEM.

4.4 Protezione della proprietà intellettuale

Economiesuisse e Scienceindustries accolgono favorevolmente una possibile

modernizzazione dell’Accordo commerciale e sottolineano che esiste un notevole potenziale di miglioramento, in particolare in materia di protezione della proprietà intellettuale. In questo ambito Interpharma ricorda che l’ALS Svizzera-UE del 1972 non contiene disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, così importante per l’industria farmaceutica, e che in questo settore è quindi importante mantenere come minimo lo status quo attualmente vigente nel Regno Unito quale Stato membro dell’UE.

4.5 Mancanza di norme sul lavoro e sull’ambiente

USS deplora che l’Accordo commerciale non contenga norme sul lavoro e sull’ambiente, contrariamente agli ALS svizzeri di più recente data, che di regola contemplano un apposito capitolo sulla sostenibilità. USS auspica quindi che un tale capitolo sia discusso in via prioritaria in vista dell’aggiornamento dell’Accordo commerciale.