Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure» · 43 pagine
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Iniziativa parlamentare: Per un rafforzamento delle cure. Migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure FF 2019
2.4 Normativa vigente nella legge federale sull’assicurazione malattie
La legge federale del 18 marzo 199415 sull’assicurazione malattie (LAMal) distingue fra fornitori di prestazioni che fatturano direttamente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), e persone che, in nome e per conto proprio, effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico.
L’articolo 25a LAMal è stato adottato dalle Camere federali nel quadro del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Contrariamente alla normativa contenuta in precedenza nell’articolo 25, conformemente all’articolo 25a capoverso 1 LAMal, dal 2011 l’AOMS presta un contributo alle cure. Il disciplinamento del finanziamento residuo è di competenza cantonale.
Le prestazioni per le cure a domicilio, ambulatoriali o in casa di cura che possono essere fornite a carico dell’AOMS, previa prescrizione o mandato medico, sono descritte dettagliatamente nell’articolo 7 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 29 settembre 201516 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre). L’articolo 7 capoverso 1 OPre definisce quali persone e organizzazioni possono fornire prestazioni a carico dell’AOMS, ossia gli infermieri, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e le case di cura. L’articolo 7 capoverso 2 OPre definisce le prestazioni di valutazione, consulenza e coordinamento (lett. a), contiene l’elenco delle misure riguardanti esami e cure (lett.
b) e descrive le misure che rientrano nelle cure di base (lett. c).
L’articolo 8 OPre disciplina il mandato medico, la prescrizione medica e la valutazione dei bisogni. Se dispone di una prescrizione medica, in caso di cure a domicilio il paziente può contattare un infermiere di sua scelta o un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio. Un infermiere valuta con il paziente e con il medico le prestazioni necessarie e determina il genere, la portata, il momento, la frequenza e la durata degli interventi. Nel caso dei pazienti curati nelle case di cura, la valutazione viene svolta da queste ultime.
I dettagli della valutazione sono disciplinati in convenzioni amministrative tra le associazioni degli assicuratori e le associazioni dei fornitori di prestazioni per i settori delle case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri indipendenti. La procedura di norma è concordata come segue:
- è necessario disporre di una prescrizione o di un mandato medico;
- un infermiere che adempie i requisiti stabiliti nella convenzione amministrativa valuta i bisogni di cure;
- il modulo per la notifica dei bisogni di cure, interamente compilato e firmato dal medico e dall’infermiere responsabile, è inviato all’assicuratore.
Di conseguenza spetta al medico decidere, dopo aver accertato lo stato di salute, se sono necessarie cure ambulatoriali a domicilio o in una casa di cura. In merito alle cure adeguate decidono invece congiuntamente il medico e il personale infermieri-
15RS 832.10