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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine
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selezionano i film a richiesta e quindi rivestono una responsabilità redazionale. Non riguarda invece le piattaforme che si limitano a mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti (cosiddette piattaforme di video sharing). Sono assoggettate anche le imprese con sede all’estero (cpv. 2). Quelle che risiedono nei paesi europei confinanti sottostanno comunque alle stesse disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi. In base al principio del Paese d’origine vengono in linea di massima controllate dalle autorità dello stato in cui hanno sede. Per le imprese al di fuori dell’Europa, invece, le possibilità di controllo sono limitate ed è piuttosto difficile imporre il rispetto delle norme dalla Svizzera. D’altro canto, le esperienze fatte con l’obbligo di notifica delle richieste a pagamento dal 2016 ad oggi mostrano che anche le imprese straniere hanno interesse a rispettare la legislazione dei Paesi in cui operano.
Vige l’intento di esonerare da questo obbligo le imprese con un fatturato esiguo (cpv. 3). Analogamente alle attuali normative in materia di radiotelevisione, le eccezioni saranno definite nell’ordinanza del Consiglio federale (soglia di fatturato pari a 1 milione di franchi, oltre 12 film di fiction, animazione o documentari all’anno).
Art. 24b Considerazione della produzione cinematografica svizzera
Il capoverso 1 estende alle imprese che offrono film a richiesta in digitale l’obbligo di reinvestimento attualmente vigente per le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche secondo l’articolo 7 capoverso 2 LRTV. Analogamente a quanto dispone attualmente l’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), è previsto l’esonero a livello di ordinanza per le imprese che hanno un fatturato esiguo o trasmettono solo raramente film (fino a 12 film di fiction, animazione o documentari l’anno (cfr. art. 24e cpv. 2). Sono previste altre eccezioni per ragioni di proporzionalità, le quali saranno concretizzate a livello di ordinanza. L’obbligo non si fonda sulla nazionalità dell’impresa ma su quella del pubblico. Vige quindi anche per le imprese straniere nella misura in cui propongono un’offerta specificamente rivolta al pubblico svizzero. La normativa proposta ha l’obiettivo di garantire pari opportunità agli operatori nazionali e stranieri. È quindi più severa rispetto a quella vigente per gli spazi pubblicitari televisivi, i quali, secondo la pratica corrente, non sono soggetti alla LRTV.
Art. 24c Spese ammissibili
Le spese ammissibili per gli operatori cinematografici svizzeri vengono indicate in maniera dettagliata al fine di garantire la certezza del diritto per le imprese interessate. La produzione cinematografica svizzera comprende i film svizzeri ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LCin e i film frutto di coproduzioni internazionali che sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Svizzera e dalle autorità dei Paesi partecipanti. Sono ammissibili come spese i costi per l’acquisizione dei diritti di commercializzazione al fine di includere nella propria offerta film svizzeri indipendenti o coproduzioni riconosciute. Le disposizioni relative all’obbligo di investire nel cinema indipendente includono anche i film realizzati su commissione a condizione che il commissionario e gli operatori cinematografici con cui collabora siano indipendenti dal committente. Diversamente dalla prassi in vigore per le emittenti televisive, sono escluse le prestazioni in natura (come la pubblicità gratuita). Per gli operatori che beneficiano di sovvenzioni per la promozione della cultura o del cinema, le spese ammissibili vanno ridotte di un importo pari a quello delle sovvenzioni.
Art. 24d Introiti lordi
Questa disposizione disciplina le basi per la determinazione dell’obbligo di investimento (cpv. 1). Per le imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero è determinante il fatturato realizzato in Svizzera. Il fatturato realizzato in Svizzera deve perciò essere scorporato dal fatturato totale dell’impresa. Le imprese estere devono dichiarare gli introiti lordi conseguiti in Svizzera allo stesso modo delle imprese svizzere (art. 24h cpv. 1).
Art. 24e Tassa di compensazione
I dettagli e la procedura relativa alla tassa di compensazione vanno disciplinati a livello di ordinanza (cpv. 1). Determinate eccezioni sono comunque già predefinite a livello di legge (cpv. 2). Sempre nell’ordinanza vanno sancite le disposizioni relative ai film ammissibili: anche in futuro devono essere considerati tali soltanto i film di fiction, animazione e i documentari che potrebbero essere proiettati anche nelle sale cinematografiche. Secondo l’attuale prassi, non sono considerati film che comportano l’obbligo di investire nel cinema svizzero le serie, le sit com, le soap opera, i reality show o i reportage e le trasmissioni informative su argomenti di attualità. Di conseguenza non sono ammissibili neanche i costi per la produzione o l’acquisto dei diritti di tali programmi, nemmeno se sono prodotti in maniera indipendente. Onde evitare casi di rigore per imprese di piccole dimensioni ma non esonerate dall’obbligo, il Consiglio federale può, tramite ordinanza, abbassare al 2 per cento la quota da destinare al cinema svizzero.
Art. 24f Assistenza amministrativa
Gli operatori che offrono film online e sono soggetti all’obbligo devono notificare all’UFC i loro introiti lordi e le spese ammissibili (art. 24h). In caso di mancato adempimento da parte delle imprese, altre autorità svizzere potranno prestare assistenza amministrativa. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), per esempio, dispone di notifiche relative al fatturato conseguito in Svizzera dalle imprese e può essere autorizzata, nel caso specifico, a fornire informazioni all’UFC (art. 74 cpv. 2 lett. b legge sull’IVA).
Art. 24g Obbligo di registrazione
Come anche per le sale cinematografiche e le imprese di distribuzione, la registrazione è la base per tutti i controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pluralità e dell’obbligo di notifica. Al contempo la pubblicazione dei dati del registro garantisce una certa trasparenza. Anche le imprese che, per l’esiguità del loro fatturato, non sono soggette all’obbligo di sostenere il cinema svizzero, devono comunque registrarsi.
Art. 24h Obblighi di rendicontazione
Le informazioni fornite obbligatoriamente dalle imprese servono a verificare l’adempimento degli obblighi in materia di pluralità (quota di film europei e presa in considerazione del cinema svizzero).
Art. 24i Obbligo di notifica
Dall’entrata in vigore della LCin, per compilare la statistica dei film e del cinema vengono rilevati gli ingressi realizzati (art. 24). Dal 2016 vengono rilevate anche le richieste a pagamento di film digitali; l’obbligo di notifica viene ripreso dall’art. 24 cpv. 3bis. I dati vengono assemblati per film e pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (UST). L’UFC li utilizza per valutare la pluralità dell’offerta e per calcolare gli accrediti relativi alla promozione in base al successo dei film.