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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine
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3.2 Legge sul cinema
Art. 8 Promozione cinematografica
In materia di commercializzazione di film è necessaria una precisazione nella LCin in modo da indirizzare la promozione in base al contributo dato alla pluralità dell’offerta.
Art. 10 Contratti di prestazioni
Le istituzioni che svolgono regolarmente compiti d’interesse pubblico per le quali ricevono delle sovvenzioni sono sostenute con contributi di esercizio sulla base di contratti di prestazioni pluriennali. Tali istituzioni sono generalmente fondazioni di utilità pubblica oppure associazioni. Queste ragioni sociali garantiscono che eventuali eccedenze restino disponibili come riserve da destinare agli scopi promossi. Ciò non è invece garantito per le imprese a scopo di lucro e le istituzioni di loro proprietà. Pertanto queste devono essere escluse dal sovvenzionamento con contributi d’esercizio. Potranno però ricevere anche in futuro sovvenzioni per progetti.
Art. 15 cpv. 2
Sulla base dell’estensione dell’obbligo di investimento, l’attuale disposizione concernente gli introiti (finanziamento speciale) viene estesa anche agli operatori che offrono film online (art. 24b). Inoltre, per quanto riguarda lo scopo di utilizzazione degli introiti, viene precisato che possono essere impiegati sia a destinazione vincolata per la promozione cinematografica (lett. a) sia per il finanziamento delle spese (formazione, personale, informatica ecc.) legate alla riscossione della tassa e ai relativi controlli (lett. b e c.). Entrambe le tasse sono state concepite a scopo di incentivazione e compensazione. Lasciano infatti agli operatori privati la libertà di scegliere se sostenere il cinema svizzero attraverso la loro politica commerciale oppure pagare una tassa (cfr. FF 2000 5454 segg. sulla tassa secondo l’art. 21 LCin). L’obiettivo non è generare introiti per la Confederazione ma motivare gli operatori ad investire nel cinema nazionale. La competenza per la riscossione della tassa emana dall’art. 71 (Cinematografia) della Costituzione federale.
Art. 19a Accesso al patrimonio cinematografico
La nuova disposizione punta a garantire che i film finanziati con fondi pubblici siano accessibili per la popolazione anche dopo la loro commercializzazione. Oggi gran parte di questi film diventano inaccessibili per il pubblico già pochi anni dopo la loro uscita. I film la cui produzione è stata sovvenzionata dalla Confederazione sono depositati presso la Cineteca nazionale. Dal 2003, infatti, vige per questi film l’obbligo del deposito legale. Il capoverso 1 dell’articolo 19a LCin si limita a sancire una pratica esistente da anni. Il capoverso 2, invece, introduce il principio secondo cui i film sovvenzionati devono rimanere accessibili per il pubblico. La commercializzazione si conclude di norma al più tardi cinque anni dopo l’uscita del film. In futuro, per i film realizzati con un contributo sostanziale della Confederazione, il finanziamento sarà legato oltre che all’obbligo del deposito legale anche alla condizione che la Confederazione possa mettere il film a disposizione della popolazione dopo il termine del periodo di commercializzazione (licenza non esclusiva per uso non commerciale). Per i film in questione ciò sarà possibile al più presto dal 2026. Nel periodo di finanziamento 2021–2024 bisognerà chiarire con i proprietari dei diritti e i partner di promozione dell’UFC (in particolare la SRG SSR) le questioni ancora in sospeso, soprattutto riguardo alle diverse possibilità di attuazione e remunerazione della messa a disposizione dei film. Per gli altri film depositati presso la Cineteca svizzera, compresi quelli che non sono stati sovvenzionati dalla Confederazione o lo sono stati prima del 2003, bisognerà altresì esaminare nel corso della prossima legislatura se e come sia possibile renderli accessibili per il grande pubblico. Si potrà garantire il pieno accesso al patrimonio cinematografico solo una volta che le questioni in sospeso saranno state chiarite con il dialogo.
Art. 24 cpv. 1, 3bis e 5
L’obbligo di notifica per le imprese del settore cinematografico viene adeguato: primo, per le imprese di produzione non è mai stato applicato e di conseguenza viene abrogato; secondo, per le imprese che commercializzano film al di fuori delle sale viene ridisciplinato nel nuovo Capitolo 3a; terzo, si rinuncia all’obbligo di notifica delle vendite di supporti audiovisivi essendo queste in forte calo e il confronto dei dati eccessivamente oneroso (elevato numero di notifiche e di piccolissimi venditori al dettaglio) rispetto al volume delle vendite.
Capitolo 3a: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film al di fuori delle sale cinematografiche
Il capitolo 3 della LCin disciplina gli obblighi di tutela della pluralità dell’offerta per i gestori di sale cinematografiche e le imprese di distribuzione nonché gli obblighi di notifica per scopi statistici. Viene introdotto il nuovo capitolo 3a, il quale disciplina gli obblighi relativi alla pluralità dell’offerta di film distribuiti in digitale in Svizzera. Fra questi rientrano l’obbligo di riservare una parte dell’offerta cinematografica ai film europei (quota europea), l’obbligo di destinare una parte degli introiti lordi al cinema indipendente svizzero e l’obbligo di notificare le richieste di film a pagamento.
Per le emittenti televisive nazionali vige già l’obbligo di riservare la gran parte del loro programma alle opere cinematografiche europee. Questa regola è in linea con gli impegni internazionali della Svizzera (cfr. Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera56), i quali sono attuati in diverse forme nel quadro della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Per le imprese che offrono film in modo non lineare (a richiesta o in abbonamento) sarà introdotto un obbligo analogo nella LCin. In diversi altri Paesi europei le emittenti televisive e gli operatori che offrono film online sono sottoposti a obblighi identici o simili. La normativa proposta è nell’interesse della pluralità e varietà dell’offerta cinematografica. Corrisponde inoltre alla direttiva UE sui servizi di media audiovisivi, la quale non è tuttavia vincolante per la Svizzera. Riguardo all’obbligo di notifica per scopi statistici, l’obbligo di notificare le richieste a pagamento per film e anno, in vigore dal 2016 per gli operatori di servizi online, sarà integrato nel capitolo 3a (art. 24i).
Il rispetto degli obblighi relativi alla pluralità dell’offerta da parte degli operatori di servizi online (quota europea, considerazione del cinema svizzero, notifica delle richieste a pagamento) sarà controllato in base a un registro a cui dovranno iscriversi tutti questi operatori. Un tale registro pubblico esiste già per le sale cinematografiche e le imprese di distribuzione (cfr. registro delle sale cinematografiche e delle imprese di distribuzione all’art. 23). La vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di promozione cinematografica da parte delle emittenti televisive secondo LRTV rimane di competenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (OFCOM).
Art. 24a Pluralità dell’offerta cinematografica
L’articolo 24a impone agli operatori che offrono film digitali di riservare il 30 per cento del loro catalogo ai film europei. Questa percentuale corrisponde alla quota minima secondo le disposizioni della direttiva UE sui servizi di media audiovisivi. L’obbligo vige per le imprese che