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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine

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L’attuazione in corso del piano d’azione si concentra sulle misure che la Confederazione può realizzare nell’ambito delle proprie competenze: riconoscimento degli Jenisch e Sinti svizzeri con la propria designazione (adeguamento linguistico nell’Amministrazione federale), promozione di progetti a favore della lingua e della cultura (istituzione di un fondo per il sostegno di progetti presso la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»), riorganizzazione della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» con l’obiettivo di darle maggiore visibilità e di rafforzarne il ruolo come punto di collegamento tra autorità e minoranze. Da quanto esposto, risultano in particolare le seguenti sfide.

– Aumento del numero delle aree di accoglienza: in molti ambiti la Confederazione deve potere contare sulla collaborazione dei Cantoni per raggiungere risultati tangibili. In particolare, una delle responsabilità condivise riguarda le aree di accoglienza: la creazione di aree di sosta e di passaggio è per principio di competenza cantonale, mentre la creazione di aree di transito per Rom provenienti dall’estero richiede soluzioni interregionali.

– Rinuncia a usare l’espressione «nomadi»: fino a pochi anni fa questa espressione veniva applicata a tutte le persone appartenenti alle minoranze Jenisch, Sinti e Rom, a prescindere dal loro nomadismo o dalla loro sedentarietà. Nel frattempo questa espressione è diventata obsoleta, in quanto le minoranze non vogliono più essere definite «nomadi» e chiedono l’uso del nome che le identifica come «Jenisch», «Sinti» e «Rom».

Obiettivi e misure

Il sostegno a organizzazioni e progetti (cultura, lingua, sensibilizzazione della società maggioritaria) si è rivelato efficace. La Confederazione porta avanti le relative misure di promozione come ha fatto finora. Per il periodo di promozione 2021–2024 sono previsti inoltre i seguenti obiettivi e le seguenti misure:

– Aumento del numero delle aree di accoglienza: anche se molti Jenisch e Sinti non vivono in roulotte, la loro identità culturale comporta la vita nomade. Per mantenere questo aspetto fondamentale in termini culturali ed economici occorre migliorare notevolmente e durevolmente la situazione delle aree di accoglienza. Allo scopo è necessario lanciare nuove iniziative di sensibilizzazione delle autorità e dell’opinione pubblica. Importanti partner della Confederazione in questo intento sono la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» e la Radgenossenschaft der Landstrasse.

Per aumentare il numero delle aree di accoglienza occorrono maggiori sforzi da parte dei Cantoni e i dovuti incentivi da parte della Confederazione. In linea con il piano d’azione la Confederazione s’impegnerà per una maggiore offerta di aree di transito per i Rom stranieri e metterà a disposizione allo scopo spazi e mezzi finanziari. L’elaborazione di una strategia ai sensi dell’articolo 13 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)55 e la sua attuazione saranno prioritarie nel lavoro dei prossimi anni. Inoltre la Confederazione sosterrà i Cantoni con incentivi finanziari nella creazione di aree di minori dimensioni per Jenisch e Sinti.

– Rinuncia a usare l’espressione «nomadi»: la richiesta delle minoranze di usare i singoli appellativi viene accolta e il tenore dell’articolo 17 LPCu adeguato di conseguenza (cfr. n. 3.1).

3 Commenti alle modifiche di legge

3.1 Legge sulla promozione della cultura

Art. 1 lett. a n. 1 lett. g

Il patrimonio culturale immateriale (per esempio musica, danza, tradizioni popolari, feste e tecniche artigianali tradizionali) è un elemento importante del patrimonio culturale. Lo testimoniano segnatamente la Lista delle tradizioni viventi (cfr. n. 2.6.1) e i tre elementi finora iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO (Festa dei vignaioli di Vevey, Carnevale di Basilea, Gestione del pericolo di valanghe). Nonostante la sua valenza culturale, il patrimonio culturale immateriale non è finora menzionato nella LPCu. D’ora in poi il patrimonio culturale immateriale figurerà nell’articolo 1 LPCu.

Art. 12 cpv. 4

L’articolo 67a Cost. conferisce alla Confederazione e ai Cantoni una competenza costituzionale per la formazione musicale, in particolare dei bambini e dei giovani (cpv. 1). Inoltre alla Confederazione spetta di definire i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e per la promozione dei talenti musicali (cpv. 3). Con l’introduzione del programma G+M nel periodo di promozione 2016–2020 è stato compiuto un primo passo nell’attuazione di questa disposizione costituzionale, ponendo l’accento sulla promozione dell’accesso alla musica. In un secondo si dovranno predisporre misure di promozione specifiche per i talenti musicali (cfr. 2.6.1). Considerato che l’articolo 12 LPCu riguardante la formazione musicale attualmente in vigore è troppo restrittivo, la promozione dei talenti viene esplicitamente menzionata nell’articolo 12 capoverso 4 LPCu.

Art. 17 Jenisch, Sinti e vita nomade

L’attuale articolo 17 LPCu ha il seguente tenore: «La Confederazione può prendere misure al fine di permettere alle comunità nomadi uno stile di vita consono alla loro cultura». Nel quadro del Piano d’azione concernente Jenisch, Sinti e Rom la Confederazione ha prospettato di rinunciare all’espressione «nomadi» ritenuta discriminante. Di conseguenza l’articolo 17 LPCu deve essere adeguato.

La rubrica e la disposizione devono menzionare espressamente in quali ambiti la Confederazione è attiva: da un lato essa può promuovere la cultura degli Jenisch e dei Sinti svizzeri in qualità di minoranze ufficialmente riconosciute dal Consiglio federale, dall’altro può introdurre misure per rendere possibile una vita nomade indipendentemente dalla nazionalità e dall’etnia delle minoranze interessate. Nelle questioni relative alle minoranze nomadi bisogna infatti tenere conto delle esigenze sia dei gruppi svizzeri (per lo più Jenisch e alcuni Sinti) sia di quelli stranieri (per lo più Rom).

Art. 18

Il contributo alla Città di Berna per spese culturali sarà soppresso dal 2021 (cfr. 4.1.2) e la relativa base legale nella LPCu di conseguenza abrogata.

55 RS 700