Progetto

Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 47Fedlex · Progetto

Art. 27 e 28

Le disposizioni penali degli articoli 27 e 28 vengono adeguate ai nuovi obblighi (obbligo di registrazione nonché obbligo di rendicontazione e notifica per gli operatori che offrono film in digitale).

Art. 33 lett. f

Data l’esistenza di aree linguistiche comuni con altri Paesi, le offerte mediatiche disponibili in Svizzera assumono sempre più un orizzonte transfrontaliero. Vengono effettivamente usate anche al di là dei confini nazionali e si realizzano coproduzioni cinematografiche a cui partecipano diversi Paesi. Ciò richiede strumenti di coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità interessate. Si dovranno quindi ampliare le competenze del Consiglio federale riguardo alla sottoscrizione di accordi internazionali nel campo del cinema, così da consolidare le condizioni quadro per il settore audiovisivo in Svizzera.

3.3 Legge sulla biblioteca nazionale

Art. 14

Secondo l’articolo 14 LBNS, la commissione della Biblioteca nazionale svizzera ha essenzialmente il compito di seguire lo sviluppo della biblioteconomia. Bibliosuisse è la nuova organizzazione mantello nazionale delle biblioteche svizzere. Questioni di ordine superiore riguardanti la biblioteconomia saranno dibattute in futuro in seno a nuova associazione, ragione per cui la commissione sarà soppressa dal 2021.

3.4 Legge sulle lingue

Art. 25 Rapporto e statistica

La gestione della promozione degli scambi e della mobilità in Svizzera presuppone indicazioni affidabili sui progetti sostenuti dal Consiglio federale nel quadro della LLing e sulle attività promosse dai Cantoni. Il coinvolgimento dei Cantoni è indispensabile. Per garantirlo viene ampliato l’articolo 25. Il disegno di revisione totale della legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione contiene una disposizione per la rilevazione statistica degli scambi e della mobilità in ambito internazionale.

4 Misure e finanze

Osservazione preliminare: nel presente capitolo e nei disegni di decreti finanziari il limite di spesa e i crediti sono arrotondati a centomila franchi. Talvolta l’arrotondamento può comportare apparenti errori di addizione.

4.1 Ufficio federale della cultura

4.1.1 Osservazioni preliminari

La presente richiesta di mezzi finanziari per la sfera di attività dell’UFC si fonda in larga misura sulla continuità finanziaria rispetto al messaggio sulla cultura 2016–2020 (per i dettagli cfr. n. 4.5). Per i cinque limiti di spesa dell’ultimo messaggio sulla cultura e per il credito quadro per la cultura della costruzione è stato considerato un rincaro dell’1 per cento all’anno. Il rincaro pronosticato sarà adeguato al rincaro effettivo e i mezzi finanziari eventualmente aumentati o ridotti di conseguenza durante il periodo di promozione 2016–2020. In singoli ambiti di attività dell’UFC sono previste inoltre misure supplementari, descritte al capitolo 2, con ripercussioni finanziarie. Qui di seguito sono illustrate le conseguenze finanziarie delle singole misure.

Finora la rete SAPA è stata sovvenzionata dalla SEFRI e dall’UFC. Dal 2021 a livello federale sarà sostenuta soltanto dall’UFC. La SEFRI trasferirà all’UFC i mezzi finora impiegati a questo scopo.

Le seguenti modifiche incidono sul bilancio ma non sono oggetto del presente messaggio, in quanto riguardano il settore proprio dell’UFC: l’attuazione di varie misure richiede l’acquisto di servizi esterni. Una volta fissate le priorità, i costi saranno compensati con i mezzi disponibili nel settore proprio dell’UFC.

4.1.2 Limite di spesa per aiuti finanziari dell’UFC in virtù della legge sulla promozione della cultura

Tutte le attività dell’UFC fondate sulla LPCu sono finanziate nel quadro dei limiti di spesa LPCu. Nel periodo di promozione 2021–2024 per tutti gli ambiti coperti dal limite di spesa LPCu è previsto un rincaro dell’1 per cento. Ad eccezione delle seguenti misure, nel periodo di promozione 2021–2024 non sono previsti ulteriori adeguamenti con ripercussioni finanziarie per la pianificazione finanziaria della Confederazione:

– Musei, collezioni e reti di terzi: all’interno della sfera di attività avviene una parziale ripartizione degli aiuti finanziari senza ripercussioni sul preventivo nell’ambito delle reti di terzi (in seguito a un primo sostegno a Bibliosuisse e a un aumento degli aiuti finanziari per la Fondazione Svizzera per la Fotografia). Il credito comprende i circa 450 000 franchi l’anno trasferiti dalla SEFRI all’UFC per il sostengo della rete SAPA.

– Formazione musicale: nella sfera di attività della formazione musicale sono richiesti mezzi supplementari di 2,1 milioni di franchi in media all’anno. I mezzi supplementari garantiscono in primo luogo la copertura della grande richiesta di campi e corsi di musica per bambini e giovani nel quadro del programma G+M e, in secondo luogo, sono necessari per consolidare una promozione specifica per i talenti musicali (cfr. n. 2.6.1). Considerato che il programma sarà introdotto gradualmente, è previsto uno scaglionamento del credito.

– Jenisch, Sinti e vita nomade: per migliorare la situazione delle minoranze nomadi in Svizzera sono necessarie aree di accoglienza supplementari, che saranno cofinanziate dalla Confederazione. Allo scopo nel periodo di promozione 2021–2024 sono necessari in media 625 000 franchi (cfr. n. 2.6.4).