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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine

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Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Oggetto del progetto

La legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), entrata in vigore il 1° gennaio 2012, definisce i compiti della Confederazione in materia di promozione della cultura e disciplina le competenze dell’Ufficio federale della cultura (UFC) e della Fondazione Pro Helvetia nonché il finanziamento e il controllo della politica culturale della Confederazione. Per quanto riguarda questi ultimi due ambiti, la LPCu prevede un messaggio pluriennale concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione (messaggio sulla cultura).

Il primo messaggio sulla cultura dopo il nuovo processo di finanziamento e di controllo ha riguardato il periodo di finanziamento 2012–2015. Oggetto del secondo messaggio sulla cultura è stata la politica culturale della Confederazione nel periodo di finanziamento 2016–2020. A differenza del primo messaggio, la validità del secondo è stata eccezionalmente estesa a cinque anni, in modo che il presente messaggio sul periodo di finanziamento 2021–2024 coincidesse con la legislatura e potesse essere trattato dal Parlamento contemporaneamente agli altri importanti messaggi finanziari pluriennali.

1.1.2 Sviluppo della promozione culturale della Confederazione

La Confederazione ha iniziato a occuparsi di promozione culturale subito dopo la fondazione del moderno Stato federale. Già dal 1886 è attiva ed eroga aiuti finanziari negli ambiti archeologia e conservazione dei monumenti storici. Nel 1895 ha istituito la Biblioteca nazionale svizzera a Berna e nel 1898 il Museo nazionale svizzero a Zurigo. Per sostenere la produzione artistica nel 1887 ha emesso la risoluzione per «il promovimento e l’incoraggiamento delle arti nella Svizzera», che rappresenta la prima base legale per l’assegnazione di borse di studio e l’acquisto di opere d’arte.

Un’ulteriore importante pietra miliare per lo sviluppo della promozione culturale della Confederazione è stata posta poco prima della Seconda guerra mondiale: il 5 aprile 1939 l’Assemblea federale ha approvato l’istituzione della Fondazione culturale Pro Helvetia. Organizzata inizialmente come «gruppo di lavoro» volto a contribuire alla salvaguardia e alla promozione culturale e a garantire la difesa dei valori comuni svizzeri per controbilanciare la propaganda statale delle potenze dell’Asse Germania e Italia, nel 1949 Pro Helvetia è stata trasformata in fondazione di diritto pubblico.

Per molto tempo le misure di promozione sopramenzionate sono rimaste prive di un ancoraggio esplicito nella Costituzione federale (Cost.; RS 101). Sul territorio svizzero le attività culturali della Confederazione erano basate su una competenza culturale di diritto consuetudinario implicitamente derivante dalla Costituzione. All’estero tali le attività culturali e anche gli scambi culturali internazionali erano invece basati sulla competenza fondamentale della Confederazione in materia di politica estera sancita costituzionalmente. Le prime disposizioni sulla cultura, limitate ad ambiti ben precisi, hanno fatto ingresso nella Costituzione alla fine degli anni Cinquanta: nel 1958 l’articolo 27ter(attuale art. 71 Cost.) sulla cinematografia; nel 1962 l’articolo 24sexies(attuale art. 78 Cost.) sulla protezione della natura e del paesaggio; nel 1966 l’articolo 45bis(attuale art. 40 Cost.) sulle relazioni con gli Svizzeri all’estero come base per il sostegno delle scuole svizzere all’estero.

I primi sforzi per sviluppare una politica culturale della Confederazione più completa si registrano verso la fine degli anni Sessanta. Nel 1969 l’allora capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha incaricato un gruppo di esperti indipendenti sotto la direzione del consigliere nazionale Gaston Clottu di redigere un rapporto che fornisse una panoramica sulle misure di promozione della Confederazione e di presentare proposte per una nuova impostazione della politica culturale. Il rapporto «Elementi per una politica culturale della Confederazione», pubblicato nel 1975, è la testimonianza di un’approfondita riflessione sul ruolo dei poteri pubblici in ambito culturale. Uno dei suoi più importanti punti è la proposta di inserire nella Costituzione un articolo sulla cultura che conferisse alla Confederazione le competenze necessarie per un maggiore impegno nella politica culturale.

Al di là degli ambiti cinema, protezione della natura e del paesaggio, scuole svizzere all’estero nonché dell’art. 116 Cost. (attuale art. 70 Cost.), totalmente rivisto nel 1996, sono stati necessari ripetuti tentativi affinché, con la revisione totale della Costituzione, la promozione culturale della Confederazione ottenesse infine una base legale costituzionale esplicita con l’articolo 69. Conformemente a tale articolo il settore culturale compete in linea di principio ai Cantoni (cpv. 1), mentre alla Confederazione spetta una competenza generale per sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere le arti, in particolare nell’ambito della formazione (cpv. 2).

Il 23 settembre 2012 Popolo e Cantoni hanno approvato inoltre il nuovo articolo 67a Cost. sulla promozione della formazione musicale, volto a rafforzarla a diversi livelli: la Confederazione e i Cantoni devono provvedere a fornire un insegnamento musicale di elevata qualità nelle scuole, mantenendo l’attuale ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in ambito scolastico; tutti i bambini e i giovani devono avere la possibilità di dedicarsi ad attività musicali e devono essere incentivati soprattutto i giovani con un particolare talento musicale.

1.1.3 Obiettivi della promozione culturale della Confederazione

La promozione della cultura da parte della Confederazione aderisce al concetto di cultura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO): «La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze»2.

Conformemente a questa definizione di cultura piuttosto ampia, la promozione culturale non può limitarsi soltanto al sostegno della creazione artistica e al mantenimento del patrimonio culturale. Nella concezione dell’UNESCO come anche della politica culturale della Confederazione, la cultura è un fattore centrale di coesione sociale. Tuttavia, se ogni singola attività dell’individuo è intesa come culturale, la cultura non si lascia circoscrivere a un ambito politico a sé stante. Nella prassi della promozione culturale occorre quindi distinguere tra un concetto sociologico di ampio respiro e un concetto pratico più ristretto. Tale distinzione è ottenuta anzitutto attraverso la legislazione federale in ambito culturale e in secondo luogo mediante il messaggio sulla cultura, che permette di fissare le priorità finanziarie e di politica culturale.

1 RS 442.1

2 Pubbl. dalla Commissione UNESCO tedesca: Rapporto finale della conferenza internazionale organizzata dall’UNESCO a Città del Messico dal 26 luglio al 6 agosto 1982, Monaco di Baviera 1983, pag. 121.