Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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5.7.2 Caratteristiche dei dati

I dati registrati nel sistema d’informazione (art. 4 cpv. 1) che possono essere consultati (art. 8 cpv. 1), sono dati personali secondo l’articolo 3 lettera a LPD. Non si tratta tuttavia di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità secondo l’articolo 3 lettere c e d LPD. Gli organi federali possono inoltre comunicare determinati dati quali il nome, il cognome, l’indirizzo e la data di nascita anche se le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 1 LPD non sono soddisfatte.

5.7.3 Scopo del sistema d’informazione

Lo scopo del SNI (incluso il sistema d’informazione) è sancito dall’articolo 1 capoverso 2 e dall’articolo 7 dell’avamprogetto in applicazione dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LPD. Secondo l’articolo 1 capoverso 2 lo scopo del SNI è permettere alle autorità e ai terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 di consultare, nei limiti dei loro compiti legali, gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera.

5.7.4 Diritto d’accesso della persona interessata

L’articolo 10 dell’avamprogetto disciplina il diritto d’accesso della persona i cui dati sono trattati. Con questa disposizione s’intende attuare e inasprire le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPD. Di fatto le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 dell’articolo in questione vanno oltre a quelle della LPD e dell’OLPD. Secondo l’artico 10 capoverso 1 OLPD, il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità vanno verbalizzati soltanto se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 dell’avamprogetto, invece, il sistema verbalizza i dati non degni di particolare protezione (quali le informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati). Secondo l’articolo 10 capoverso 2 OLPD i verbali sono accessibili ai soli organi o persone incaricati di verificare l’applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’avamprogetto, invece, i protocolli sono accessibili anche alle persone i cui dati sono trattati.

5.7.5 Esattezza dei dati

Secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPD, chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza e prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati. Visto che i registri dei Comuni costituiscono la fonte dei dati del SNI, occorrerà stabilire come verificare e rettificare in maniera opportuna gli errori scoperti dagli utenti e dalle persone i cui dati sono trattati. L’articolo 5 capoverso 3 dell’avamprogetto conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di rettifica degli errori. Si tratterà di definire segnatamente le modalità di comunicazione degli errori (p. es. tramite un modulo di domanda di rettifica) e le fasi della procedura di comunicazione degli errori (presunti o accertati) ai Comuni. I dati devono essere rettificati dai Comuni conformemente alle disposizioni cantonali e comunali in materia di protezione dei dati.

5.7.6 Responsabilità

Se dati personali sono trattati congiuntamente da autorità federali, cantonali, comunale e da terzi può sorgere la domanda della responsabilità. L’assenza della definizione delle competenze potrebbe inoltre far sì che nessun ente pubblico si senta responsabile o che sorgano domande legate alla delimitazione delle competenze. L’articolo 16 capoverso 2 LPD conferi-