Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine

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nella sfera di competenza federale. Visto che, in linea di principio, la competenza per le attività amministrative ausiliarie è subordinata alla competenza per l’attività principale, ciascun ente pubblico è competente per la copertura del proprio fabbisogno e per la definizione delle norme necessarie a tal fine. Si potrebbe quindi concludere che la Confederazione non ha la facoltà di mettere il SNI a disposizione dei Cantoni per l’adempimento dei compiti che esulano dalla sua sfera di competenze.

Questa interpretazione restrittiva, tuttavia, non convince poiché secondo la Costituzione la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti (art. 44 cpv. 1 Cost.) Quindi le autorità federali dovrebbero mettere a disposizione dei Cantoni che ne fanno richiesta i dati sugli indirizzi che gestiscono ai fini dell’adempimento dei loro compiti, sempreché non vi si oppongano ostacoli giuridici, in particolare legati alla protezione dei dati. Per la maggior parte delle autorità è tuttavia utile poter accedere sistematicamente a dati sugli indirizzi di buona qualità. Oggi quindi la soluzione più ovvia appare quella che prevede la gestione sistematica e ordinata dei dati sugli indirizzi presso un’infrastruttura informatica centrale. Le autorità federali inoltre possono fornire prestazioni commerciali in settori marginali per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge senza violare il principio della libertà economica (cfr. art. 41 e 41a della legge federale del 7 ottobre 200551 sulle finanze della Confederazione, LFC). Ciò presuppone in particolare che le prestazioni commerciali siano strettamente correlate ai compiti principali, non pregiudichino l’adempimento dei compiti principali e non richiedano considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 41a cpv. 2 LFC). Nella fattispecie queste condizioni sono soddisfatte visto che per l’esercizio pratico del SNI è irrilevante che i Cantoni usino il registro soltanto nel quadro dell’esecuzione del diritto federale o anche per compiti che rientrano unicamente nella sfera di competenza cantonale. La Confederazione deve quindi poter mettere il SNI a disposizione di altri enti pubblici, senza che ciò sia considerato una prestazione commerciale. Non è per contro previsto di offrire il SNI a privati.

Non è nemmeno previsto l’obbligo per i Cantoni di utilizzare il SNI nei settori che non sono di competenza federale. Può quindi essere lasciata aperta la questione se la Confederazione possa prevedere un simile obbligo.

L’istituzione del SNI è una competenza federale inerente senza base costituzionale esplicita. Secondo le DTL (n. marg. 25) in questo caso occorre citare a titolo sussidiario l’articolo 173 capoverso 2 Cost.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto non attua impegni risultanti dall’adesione a un’organizzazione internazionale o ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali conclusi dalla Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Considerato l’oggetto, il contenuto e la portata del progetto di legge, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. le disposizioni sul SNI devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Dall’articolo 17 capoverso 2 LPD si può invece evincere che basterebbe una base giuridica in un’ordinanza per permettere agli organi federali di trattare dati (non degni di particolare protezione) nel sistema d’informazione. Il trattamento di questi dati non è tuttavia l’unico aspetto che deve essere disciplinato per istituire il SNI. Occorre definire anche la fonte, il

51 RS 611.0