Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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Portata dei diritti d’accesso e dettagli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d’accesso al sistema d’informazione (art. 6 cpv. 4)
L’avamprogetto conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare la portata dei diritti d’accesso nonché i dettagli della procedura di concessione, sospensione e revoca dei diritti d’accesso. Visto che gli obblighi delle autorità e dei terzi aventi diritto d’acceso di cui all’articolo 6 sono disciplinati all’articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi in un’ordinanza. Visto l’elevato grado di dettaglio della materia da disciplinare, conviene concretizzarla in un’ordinanza anziché in una legge.
Dettagli relativi all’informazione delle persone interessate sui loro dati (art. 10 cpv. 2)
Secondo l’articolo 10 capoverso 2, l’UST informa le persone fisiche domiciliate in Svizzera sui loro dati e sulle informazioni generate dalla consultazione del sistema d’informazione e dal trattamento dei dati ivi registrati. Lo stesso capoverso conferisce inoltre al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli dell’informazione delle persone in questione sui dati che le riguardano. Visto che si tratta di esigenze in relazione all’attuazione dell’articolo 10 capoverso 2, conviene disciplinarle in un’ordinanza.
Dettagli della conservazione e della distruzione dei dati (art. 11 cpv. 5)
L’articolo 11 capoversi 1–3 precisa i termini di conservazione e distruzione dei dati nel sistema d’informazione. L’articolo 11 capoverso 5 dà al Consiglio federale la facoltà di disciplinare i dettagli della conservazione e della distruzione dei dati. Visto che si tratta di esigenze legate all’attuazione di un articolo dell’avamprogetto (art. 11 cpv. 1–3) è opportuno concretizzarle in un’ordinanza (anziché nella legge stessa).
Ammontare degli emolumenti e procedura di riscossione degli emolumenti (art. 12 cpv. 3)
L’articolo 12 capoversi 1 e 2 prevede la riscossione di due tipi di emolumento dalle autorità e dai terzi aventi diritto d’accesso. Il capoverso 3 dell’articolo conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare l’ammontare degli emolumenti e la procedura di riscossione. Questa norma di delega abilita il Consiglio federale a concretizzare le esigenze relative all’attuazione dell’articolo 12 capoversi 1 e 2. Tale materia va disciplinata in un’ordinanza piuttosto che nella legge.
5.7 Protezione dei dati
5.7.1 Osservazioni generali
Le disposizioni in materia di protezione dei dati valgono per tutte le parti coinvolte. L’UST nonché le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 sottostanno alle disposizioni della LPD applicabili agli organi federali. Le autorità cantonali e comunali sottostanno ai diritti cantonale e comunali in materia di protezione dei dati. Se tuttavia il diritto cantonale non offre una protezione dei dati adeguata, al trattamento dei dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale si possono applicare determinate disposizione della LPD (art. 37 LPD).
Per motivi legati alla trasparenza, l’avamprogetto riprende e precisa determinate condizioni della LPD poste agli organi federali. In determinati casi l’avamprogetto va oltre queste condizioni rendendole più severe.
In vista dell’organizzazione del SNI va infine precisato che la procedura di rettifica dei dati è retta dal diritto cantonale e da quello comunale in materia di protezione dei dati.