Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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Dati SNI
Il SNI si basa sui dati utilizzati per il censimento della popolazione basato sui registri. Di conseguenza, la definizione dei dati da fornire è ripresa dalla LArRa e i codici ammessi per ciascuna caratteristica sono definiti nel catalogo ufficiale delle caratteristiche dell’UST. Affinché i dati per il SNI possano essere trattati correttamente e semplicemente, si prevedono singole piccole modifiche nella codificazione (cfr. cap. 3.5., commento ad art. 8 cpv. 2).
Se risponde a un’esigenza dei Cantoni e dei Comuni, il SNI potrebbe essere sviluppato in modo da permette di ottenere dai registri comunali degli abitanti, nel quadro di una singola consultazione, una convalida dei dati o notifiche di mutazioni. Se del caso, occorrerebbe adeguare gli standard esistenti o implementarne nuovi.
4.6.1.1 Imprese vicine alla Confederazione
La Posta svizzera offre diversi servizi relativi agli indirizzi, tra cui la «Verifica degli indirizzi»50. Questo servizio, utilizzabile come servizio in linea, è gratuito ed è usato come servizio standard in seno all’Amministrazione federale.
La Posta offre anche un servizio di trattamento degli indirizzi e un servizio di ricerca degli indirizzi presso gli uffici controllo abitanti. In caso di esito positivo, questi due servizi sono a pagamento. Visto che la quota di successo del SNI potrebbe essere superiore di quella del servizio di ricerca della Posta, il numero di clienti di quest’ultimo potrebbe subire un calo.
4.6.1.2 Altre imprese operanti nella ricerca di indirizzi
Il SNI potrebbe entrare in concorrenza anche con altre imprese che offrono informazioni sui domicili e sugli indirizzi. Non fornendo informazioni a privati, il SNI non tange tuttavia il loro modello aziendale.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il SNI serve a raccogliere a livello federale i dati sugli indirizzi inizialmente raccolti dai Cantoni e dai Comuni e a metterli a disposizione di tutti gli enti pubblici in una forma e attraverso interfacce uniformi. Questa prestazione della Confederazione va analizzata sotto due punti di vista.
Innanzitutto il SNI deve essere considerato come un’attività amministrativa ausiliaria. Di norma quest’attività non richiede una base legale (né costituzionale) specifica, poiché rientra tacitamente nel disciplinamento dei compiti statali e serve all’adempimento di questi ultimi. Ne consegue che, nonostante la Costituzione non lo menzioni esplicitamente, spetta alla Confederazione coprire il fabbisogno dei suoi organi non soltanto concretamente, ma anche creando le basi legali necessarie all’esercizio di queste attività, laddove ciò si riveli eccezionalmente necessario, in particolare per motivi legati alla protezione dei dati. La Confederazione può quindi anche emanare norme che reggono la raccolta e la messa a disposizione dei dati sugli indirizzi necessari, perlomeno nei settori in cui le compete disciplinare le modalità di adempimento dei compiti statali. Questa competenza si estende anche ai settori in cui i Cantoni o i Comuni attuano il diritto federale (cfr. art. 46 cpv. 1 Cost.). La Confederazione può quindi prevedere anche per questi settori la possibilità di utilizzare il SNI e definire le regole a tal fine. Meno chiara è la risposta alla domanda se la Confederazione possa mettere il SNI a disposizione dei Cantoni e disciplinarne l’utilizzo per i compiti statali che non rientrano
50 Maggiori informazioni sui servizi offerti dalla Posta in materia di indirizzi sono consultabili al seguente indirizzo: www.post.ch Soluzioni commerciali > Trattamento degli indirizzi.