Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 45 pagine
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contenuto e la consultazione del SNI nonché l’organizzazione del servizio, i compiti dell’autorità competente, gli emolumenti e la ripartizione dei costi. Appare quindi più opportuno disciplinare questi aspetti in una legge anziché in un’ordinanza.
5.4 Subordinazione al freno delle spese
Il progetto non prevede né disposizioni in materia di sussidi né crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
La ripartizione e l’adempimento dei compiti previsti non tange né il principio di sussidiarietà né quello dell’equivalenza fiscale. Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni sono inferiori ai 10 milioni di franchi. L’avamprogetto rispetta pertanto entrambi i principi.
5.6 Delega di competenze legislative
Condizioni di gestione e d’utilizzo del SNI (art. 3 cpv. 2 lett. a)
Il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare le condizioni di gestione e d’utilizzo. Per quel che concerne le condizioni di gestione, preciserà in un’ordinanza segnatamente i compiti e gli obblighi dell’UST di cui all’articolo 3 capoverso 1. Per quanto riguarda le condizioni d’utilizzo, occorre precisare i requisiti richiesti per consultare il sistema d’informazione, gli obblighi delle autorità, delle organizzazioni e delle persone aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 9 nonché le conseguenze dell’inosservanza di queste condizioni. Visto che si tratta di requisiti legati all’attuazione di due articoli dell’avamprogetto (art. 3 cpv. 1 e 9), è opportuno concretizzarle in un’ordinanza.
Modalità di controllo dell’utilizzo del sistema d’informazione (art. 3 cpv. 2 lett. b)
Il Consiglio federale disciplina i diversi tipi di controllo che l’UST deve eseguire in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d. I dettagli relativi all’attuazione dei controlli vanno definiti in un’ordinanza. Definisce inoltre i passi procedurali nonché la periodicità per ogni tipo di controllo. Visto che si tratta di requisiti legati all’attuazione di un articolo dell’avamprogetto (art. 3 cpv. 1 lett. d), è opportuno concretizzarli in un’ordinanza
Designazione di altri servizi cui l’UST può rivolgersi per completare e aggiornare i dati (art. 4 cpv. 2)
In un primo tempo la periodicità dell’invio dei dati secondo la LArRa è sufficiente per soddisfare gli scopi del SNI secondo l’avamprogetto. Non è tuttavia escluso che dopo la messa in esercizio del SNI le autorità e i terzi aventi diritto d’accesso secondo l’articolo 6 abbiano bisogno di invii più frequenti di dati o di dati più completi. L’avamprogetto conferisce pertanto al Consiglio federale la competenza di designare altri servizi cui l’UST può far capo per completare e aggiornare i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1.
Dettagli della procedura di rettifica dei dati inesatti o incompleti contenuti nel sistema d’informazione (art. 5 cpv. 3)
L’avamprogetto conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di rettifica degli errori. Si tratta di definire segnatamente la modalità di comunicazione degli errori (p. es. con un modulo di domanda di rettifica) nonché i passi procedurali per la comunicazione degli errori (presunti o accertati) ai Comuni. Vista la complessità e l’elevato grado di dettaglio della materia da disciplinare, conviene disciplinare questi aspetti in un’ordinanza piuttosto che in una legge.