Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di
consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)
FR propone di utilizzare invece di «non sono registrati nel sistema» la formulazione «non consultabili». NW ritiene la notifica del blocco dei dati senza informazioni sulla persona una possibile variante. OW chiede che il sistema indichi la presenza dei dati, ma segnali anche che il loro accesso è bloccato e pertanto non possono essere comunicati. Anche TI formula la medesima proposta. ZG e GL propongono che il sistema d’informazione visualizzi un messaggio che indichi la presenza di un blocco dell’accesso. Ciò consentirebbe agli organi che devono consultare i dati di tenere presente il blocco in sede di elaborazione (GL).
Santésuisse lamenta che la disposizione dell’articolo 8 capoverso 2 induca gli assicuratori a supposizioni errate. Inoltre non vede il motivo per cui l’organo che consulta i dati non possa vedere se la persona li ha bloccati. Santésuisse chiede inoltre commenti supplementari in merito e fa presente che questo problema esiste già oggi in sede di applicazione dell’articolo 32 LPGA. Ritiene inoltre che in presenza di un interesse degno di protezione va esaminato il modo in cui gli assicuratori malattia possono accedere alle informazioni di cui hanno
bisogno.
6.5.4 Art. 9 Obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d’accesso
6.5.4.1 Comunicazione di dati
La regolamentazione delle condizioni in base alle quali trasmettere a terzi i dati acquisiti tramite il SNI vengono valutate in modo differenziato dai Cantoni. Alcuni ritengono la
disposizione troppo restrittiva (GE, GR), altri sono in generale contrari a una trasmissione o chiedono restrizioni (TI, VD, ZG):
GE fa osservare come l’articolo 9 capoverso 1 comporti la creazione di nuovi riferimenti normativi per la trasmissione di dati non sensibili. La disposizione va modificata in modo che la trasmissione dei dati fra autorità cantonali e comunali sia consentita unicamente se
richiesta dall’espletamento dei loro compiti legali. GR critica il fatto che la regola prevista dall’articolo 9 capoverso 1 lettera b sia più severa di quella dell’articolo 17 LPD e la ritiene inapplicabile. Rileva che fra il SNI e la LPD debba esserci la necessaria coerenza. GR fa notare che il detentore di una collezione di dati non è in grado di distinguere se un indirizzo è stato aggiornato utilizzando il SNI o una possibilità di ricerca cantonale. TI lamenta l’assenza di maggiori commenti ed è dell’avviso che non vada presa in considerazione una
trasmissione dei dati a terzi. Questi ultimi dovrebbero accedere al SNI. VD critica il fatto che il progetto di legge non esclude una trasmissione dei dati all’estero e rimanda al diritto cantonale (LVLHR).21 ZG chiede una precisazione sulle modalità con cui controllare il
rispetto della disposizione e sulle conseguenze in caso di violazione.
Fra le organizzazioni, la Fondazione istituto collettore LPP sottolinea che, per tutti gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio, la trasmissione dei dati va definita nella LPP.
6.5.4.2 Protezione e sicurezza dei dati
In merito alla disposizione concreta sugli obblighi degli utenti nell’ambito della protezione e della sicurezza dei dati si sono espressi tre Cantoni (BE, TI, ZG).
21 Loi d’application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes du 2 février 2010 (LVLHR).