Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/57: Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (LSI) · 48 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sul sistema nazionale di

consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI)

- Principio once only

- Terzi con mandato di utenti

- Qualità dei dati

Risultato

Il parere del PLR va inserito nella discussione sui benefici del servizio, in particolare alla luce del principio di sussidiarietà. Il PLR chiede in base a quale principio il compito di istituire un servizio nazionale degli indirizzi sia attribuito alla Confederazione, anche nell’ottica di una partecipazione, come utenti, di terzi con mandato legale. In relazione alla forma di attuazione il PLR ritiene che, trattandosi di un servizio istituito dalla Confederazione, vadano considerati anche i presupposti a livello di Comuni e Cantoni per ottenere l’auspicato miglioramento dell’efficienza. Un altro punto centrale del parere riguarda il rapporto costi/benefici del

servizio, che deve risultare per lo meno neutro non solo a livello dello Stato, ma anche a tutti i livelli federali.

L’UST prende nota dei seguenti punti per le ulteriori riflessioni sul progetto. Fa presente che onere e benefici dipendono anche dal modo in cui la soluzione viene configurata (versione di base e successivi aggiornamenti). In base al progetto attuale vengono definite a livello di ordinanza ulteriori possibili fonti di dati e la procedura di rettifica dei dati. L’UST esamina le diverse possibilità di attuazione anche nell’ottica delle ripercussioni su Cantoni e Comuni. In merito alla qualità dei dati, il PLR è favorevole a una soluzione che preveda dati per quanto possibile aggiornati.

La domanda su quali dati possano essere riutilizzati per istituire il servizio è in relazione con il principio once only. Il PLR fa presente che il rapporto esplicativo su questo punto (cifra 1.4. pagina 10) non è chiaro. In particolare non sono definiti né le condizioni di attuazione del principio once only né l’organo deputato a decidere uno sviluppo dell’infrastruttura del SNI in un’ottica once only, vale a dire l’amministrazione o il legislatore. L’UST prende nota di questo punto per precisarlo.

Dalla discussione è emersa inoltre la necessità di chiarire quali organi possano fruire del servizio e in base a quali requisiti legali e l’esclusione di un suo utilizzo nell’ambito

dell’economia privata.

Verbale dei risultati della discussione dell’UST sul P-LSI del 08.06.2020 Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA) Associazione dei Comuni Svizzeri Temi

- Legge nazionale sui sistemi di notifica e registro degli abitanti

- Posizione nei confronti della LSI

- Costituzionalità

- Approccio risolutivo e onere

- Competenze

- Dati consultabili

- Blocco dei dati

- NAVS

- Indennizzo

- Coinvolgimento dei Comuni