Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/59: Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 13 pagine
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Berna, agosto 2019
Rapporto esplicativo concernente il progetto di proroga e di modifica del contratto normale di lavoro per il personale domestico
1 Contesto
Dal 1° gennaio 2011 è in vigore per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico1 (CNL personale domestico). Con questa ordinanza il Consiglio federale ha stabilito, per la prima volta dall’introduzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone, un salario minimo per un determinato ramo ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni2 (CO). Alla scadenza della durata triennale di validità dell’ordinanza, il 31 dicembre 2013, il Consiglio federale ha prorogato il CNL personale domestico di altri tre anni fino alla fine del 2016 e, in seguito, ancora di tre anni, con effetto dal 1° gennaio 2017. A ogni proroga i salari sono stati adeguati all’evoluzione dei salari nominali.
Il CNL personale domestico in vigore è valido ancora fino alla fine dell’anno e deve essere prorogato se si vuole continuare ad applicarlo. Nella seduta del 2 luglio 2019 la Commissione tripartita federale per le misure collaterali alla libera circolazione delle persone (CT federale) ha deciso di chiedere al Consiglio federale un’ulteriore proroga del CNL personale domestico e, al tempo stesso, l’adeguamento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2020.
Sulla base della richiesta della CT federale viene condotta una procedura di consultazione tra le cerchie interessate in vista della proposta del DEFR al Consiglio federale. Questa procedura è già stata utilizzata nel 2010 quanto è stato stabilito il CNL personale domestico e in occasione delle proroghe del 2013 e del 2016.
1.1 Accordo sulla libera circolazione delle persone
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE ha introdotto progressivamente le norme fondamentali relative alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea così come vengono applicate nell’UE. Ai cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE viene in tal modo concesso il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di soggiorno sul territorio delle Parti contraenti. Per ottenere questo diritto devono però essere in possesso di un contratto di lavoro valido, svolgere un’attività indipendente oppure – se non esercitano un’attività lucrativa – disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione malattie. Alla libera circolazione delle persone sono inoltre stati aggiunti il riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.
1 RS 221.215.329.4
2 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).