Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/59: Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

professione o il ramo. Affinché questa condizione sia adempiuta, è necessario che le differenze tra i singoli salari siano evidenti. In linea di massima, un singolo caso isolato non è sufficiente per poter chiedere che venga stabilito un CNL. Il capoverso 2 dell’articolo 360a CO sancisce inoltre che i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami.

I CNL possono essere stabiliti solo sussidiariamente ai CCL, qualora nel ramo interessato non sussista un CCL con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale (art. 360a cpv. 1 CO).

4.2 Regolamentazione della proroga dei CNL a livello di legge

Con la revisione della legge del 30 settembre 2016 sui lavoratori distaccati sono stati fissati a livello di legge i presupposti per una proroga temporanea di un CNL. L’articolo 360a capoverso 3 CO è in vigore dal 1° aprile 2017 e stabilisce che un CNL esistente può essere prorogato se la commissione tripartita competente individua ripetute violazioni del salario minimo o se vi sono indicazioni che al termine della durata di validità del CNL possano di nuovo essere offerti ripetutamente e abusivamente salari inferiori a quelli usuali per il luogo o il ramo. Se tali condizioni sono soddisfatte, la commissione competente può chiedere all’autorità competente di prorogare il CNL.

4.3 Proroga di tre anni del CNL personale domestico

Le analisi presentate nei capitoli precedenti mostrano che nel settore dell’economia domestica la quota di collaboratori stranieri è ancora superiore alla media svizzera. Anche se a livello svizzero l’immigrazione in questo settore è bassa, il tasso d’immigrazione è comunque superiore alla media. La percentuale di lavoratori stranieri continua a essere elevata rispetto agli standard nazionali e il livello di formazione è relativamente basso. Il divario salariale tra la Svizzera e i paesi di origine dei lavoratori stranieri impiegati nel settore (tra cui Polonia, Slovacchia e Ungheria) è considerevole. Inoltre, il livello salariale nel settore dell’economia domestica è inferiore a quello dell’intera economia, il che giustifica un maggior numero di controlli in questo ramo per combattere gli abusi. Dal 2010 il numero di assunzioni a breve termine di persone soggette all’obbligo di notifica da parte di datori di lavoro svizzeri nel settore dell’economia domestica è in costante aumento. Su un periodo di tre anni (2016-2017-2018), il tasso d’infrazione alle disposizioni sui salari minimi del CNL personale domestico è pari all’11 per cento per i datori di lavoro e al 9 per cento per le persone. Va inoltre osservato che alcune delle persone operanti nel settore dell’economia domestica sono impiegate nell’ambito della fornitura di personale a prestito. Quest’ultimo settore è da diversi anni un settore oggetto di osservazione mirata della CT federale. A tutto ciò si aggiunge la difficoltà di effettuare controlli nel ramo. Per i motivi citati e tenuto conto del fatto che in questo settore si rilevano ancora ripetute violazioni, è opportuno continuare a combattere contro l’offerta abusiva di salari inferiori a quelli usuali stabilendo salari minimi vincolanti in modo da prevenire gli abusi.

Vista la situazione la CT federale ritiene che vi siano le condizioni per una proroga: da un lato sono state riscontrate ripetute violazioni dei salari minimi e, dall’altro, a causa della forte domanda di personale assistenziale straniero nelle economie domestiche private è probabile che il mancato rinnovo del CNL faccia aumentare la pressione sui salari e il rischio di abusi. Pertanto, è opportuno continuare a combattere gli abusi in questo settore applicando salari minimi vincolanti. Come nel 2016, il CNL deve essere prorogato di altri tre anni, ovvero fino al 31 dicembre 2022.