Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Coordinamento con la legge sulla protezione dei datiIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati i capoversi 3–5 dell’articolo 108e otterranno un nuovo tenore. La subordinazione del SIC alla LPDS potrà essere abrogata (vedi n. 4).
5.1.2 Disposizione della LSISA Art. 3 cpv. 2 lett. dbis
Per consentire all’unità nazionale ETIAS di trattare nel sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) anche le autorizzazioni ai viaggi ETIAS e di archiviare la corrispondenza pertinente (eDossier), l’articolo 3 capoverso 2 è integrato mediante una nuova lettera dbisin virtù della quale la SEM, in quanto unità nazionale ETIAS, ha accesso al SIMIC.
5.2. Commenti alle singole disposizioni della LStrI
Art. 103c cpv. 4–6
Questa disposizione è prevista nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento EES49. È tuttora dibattuta in Parlamento.
Affinché il SIC, nella sua veste di autorità designata, abbia accesso, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, non soltanto ai dati dell’ETIAS (art. 56 regolamento [UE] 2018/1240) ma anche a quelli dell’EES (art. 29 segg. regolamento [UE] 2017/222650) occorre adeguare temporaneamente la LStrI.
Nel capoverso 5 la LPDS è dichiarata applicabile al SIC. Il capoverso 5 introdotto nel quadro del decreto federale sull’EES diventa il capoverso 6 senza subire modifiche materiali.
Art. 109a cpv. 3–5
Affinché il SIC, nella sua veste di autorità designata, abbia accesso, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, non soltanto ai dati dell’ETIAS (art. 56 regolamento [UE] 2018/1240) ma anche a quelli del VIS (decisione VIS 2008/633/GAI51) occorre adeguare la LStrI.
Nel capoverso 4 la LPDS è dichiarata applicabile al SIC. Il capoverso 4 vigente diventa il capoverso 5 senza subire modifiche materiali.
49 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
50 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
51 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.