Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Schengen (CFSIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet5). Di per sé l’autorizzazione ai viaggi non dà diritto all’ingresso. Gli impiegati

incaricati del controllo alla frontiera decidono in via definitiva, al momento dell’attraversamentolégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

del confine, se autorizzare o rifiutare l’ingresso nello spazio Schengen.

Il regolamento (UE) 2018/12406 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è il frutto dei dibattimenti all’interno del processo legislativo dell’UE, cui la Svizzera ha partecipato nel quadro dei suoi diritti di partecipazione. Il regolamento è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo dell’acquis di Schengen il 7 settembre 2018. Il 10 ottobre 2018 il Consiglio federale ha approvato il recepimento del regolamento, fatta salva l’approvazione parlamentare.

Il presente rapporto riguarda anche una delega di competenza al Consiglio federale, il quale è così abilitato a concludere una convenzione aggiuntiva tra l’UE, da un lato, e la Svizzera e gli altri Stati associati, dall’altro. Nella convenzione aggiuntiva occorre stabilire che i costi di sviluppo dell’ETIAS già coperti grazie al fondo per la sicurezza interna o al fondo succedutovi, cui la Svizzera partecipa, non vanno fatturati due volte alla Svizzera sulla base dell’accordo di associazione a Schengen (AAS)7; la convenzione aggiuntiva deve inoltre codificare la partecipazione della Svizzera sia ai benefici legati al prelievo di emolumenti sia ai costi di gestione in caso di deficit (art. 2 del decreto federale). Al momento sono in atto colloqui esplorativi con l’UE in merito alla conclusione di una siffatta convenzione.

2.1.2 Svolgimento dei negoziati sulla proposta di regolamento

In virtù dell’articolo 4 dell’AAS e degli articoli 2 e 3 della convenzione di comitatologia8 conclusa con l’UE, la Svizzera è autorizzata, nel quadro del suo diritto di partecipazione all’elaborazione dell’acquis, a prendere parte ai gruppi di lavoro del Consiglio nonché ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle proprie competenze esecutive (comitati di comitatologia) nell’ambito di Schengen. Nello specifico, la Svizzera può esprimere il proprio parere e sottoporre suggerimenti. Non dispone invece di un diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS e art. 5 par. 1 della convenzione di comitatologia).

La creazione di un ETIAS è stata dibattuta sin dall’aprile 2016. Il 16 novembre 2016 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento e uno studio di fattibilità. La proposta è stata discussa già durante l’incontro del Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni del 18 novembre 2016. Le trattative nel quadro del gruppo di lavoro «Frontiere» del Consiglio hanno preso il via nel dicembre 2016. È stata discussa in particolare la questione di sapere se la proposta della Commissione europea consentisse un rapporto equilibrato costibenefici per l’ETIAS. In questo contesto il funzionamento 24 ore su 24 proposto dalla Commissione europea à stato particolarmente oggetto di critiche ed è stato poi eliminato con la proroga dei termini di risposta dell’unità nazionale. In questo contesto l’emolumento per la richiesta è stato aumentato da 5 a 7 euro. Inoltre, la possibilità di svolgere interviste presso le rappresentanze all’estero allo scopo di ottenere informazioni supplementari dai richiedenti è stata consi-

5Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice

unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

6Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un

sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE)

n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226; GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1

7Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguar-

dante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,

RS 0.362.31

8 Convenzione del 22 settembre 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.11