Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il regolamento UE da recepire è giuridicamente vincolante. Con l’introduzione dell’ETIAS ven-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet gono inoltre modificati cinque regolamenti dell’UE. Si tratta di regolamenti che la Svizzera halégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
già recepito come altrettanti sviluppi dell’acquis di Schengen o per i quali è in corso la relativa procedura di recepimento.
Se, come in questo caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. n. 6.1.1), nella sua nota di risposta la Svizzera deve comunicare all’UE che il regolamento ETIAS è per lei vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e attuare lo sviluppo di Schengen, a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE. Entro tale termine deve aver luogo anche un eventuale referendum.
Se la procedura nazionale è completata e sono adempiuti tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione del regolamento UE, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto il referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.
Siccome il regolamento (UE) 2018/1240 è stato notificato alla Svizzera già il 7 settembre 2018, ossia prima dell’adozione formale avvenuta il 12 settembre 2018, nella fattispecie è giustificato far decorrere il termine di due anni soltanto dal 12 settembre 2018, per cui lo stesso scade il 12 settembre 2020. A ciò si aggiunga che, se l’applicazione dell’atto normativo all’interno dello spazio Schengen è prevista a partire da una data ulteriore, il termine viene prorogato in maniera pragmatica. È il caso dell’ETIAS, che verosimilmente non entrerà in funzione prima del 2021. A fronte dei ritardi all’interno dell’UE l’entrata in funzione dell’ETIAS è ora addirittura rimandata al 2022/2023.
L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen comporterebbe, nella peggiore delle ipotesi, la cessazione della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS).
3. Contenuto del regolamento ETIAS
3.1. Obiettivi e struttura dell’ETIAS
3.1.1 Struttura dell’ETIAS
Nel sistema ETIAS, che verrà introdotto in tutto lo spazio Schengen, dovranno essere registrati i cittadini di Paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che desiderano recarsi nello spazio Schengen per un soggiorno di 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Il sistema permetterà di costatare se il previsto viaggio comporta un rischio di migrazione irregolare9, un rischio per la sicurezza10 o un rischio per la salute pubblica11 (art. 1 i.r. con l’art. 4 del regolamento [UE] 2018/1240).
L’autorizzazione ai viaggi ETIAS costituirà una nuova condizione per l’ingresso nello spazio Schengen (art. 80 regolamento [UE] 2018/1240 i.r. con l’art. 6 CFS). In assenza dell’autorizzazione ai viaggi, i vettori (in Svizzera: le imprese di trasporto aereo) sono obbligati a rifiutare di trasportare i viaggiatori (art. 45 regolamento [UE] 2018/1240). Al valico di frontiera occorre rifiutare a queste persone l’ingresso nello spazio Schengen.
9 Il rischio di immigrazione illegale è definito nell’art. 3 par. 1 n. 7 del regolamento ETIAS.
10 Il rischio per la sicurezza è definito nell’art. 3 par. 1 n. 6 del regolamento ETIAS.
11 L’alto rischio epidemico è definito nell’art. 3 par. 1 n. 8 del regolamento ETIAS.