Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/6: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Per gli Stati associati a Schengen l’articolo 95 del regolamento (UE) 2018/1240 fornisce unaIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet base legale e l’integrazione di questa disposizione dimostra che, al momento dell’adozione,législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

gli Stati membri dell’UE e il Parlamento europeo erano consapevoli della situazione particolare degli Stati associati. Occorre in ogni caso perseguire un intervento coordinato dei quattro Stati associati per raggiungere una soluzione che non generi né eccessi né deficit in termini di protezione degli Stati associati a Schengen. i negoziati in tal senso sarebbero stati pressoché privi di prospettive. Siccome finora non è stata raggiunta un’intesa con la Commissione europea circa la necessità e il tenore di una convenzione aggiuntiva, non è chiaro se potrà effettivamente essere stipulato un atto normativo che garantisca un trattamento paritario degli Stati associati.

La Svizzera si sta adoperando, insieme agli altri Stati associati a Schengen, in vista di intavolare quanto prima possibile negoziati informali con la Commissione europea. Stante il contesto politico odierno (Brexit, elezioni UE) le opportunità di successo di una soluzione negoziale che garantisca la partecipazione agli eccedenti sono tuttavia assai esigue.

Se ciò nonostante si delineasse una possibilità di intavolare negoziati informali con la Commissione europea, il pertinente mandato negoziale sarebbe sottoposto senza indugio al Consiglio federale. La consultazione in merito al mandato dovrebbe essere estesa anche alle commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Il contenuto della convenzione aggiuntiva sarebbe legato, nello specifico, alla ripartizione di eventuali eccedenze nella gestione del sistema ETIAS, finanziato grazie agli emolumenti riscossi per ogni autorizzazione ai viaggi. Inoltre, nonostante la predetta garanzia della Commissione europea, si tratta di garantire la sicurezza del diritto per quanto riguarda la copertura dei costi nel contesto dell’ISF Frontiera, cui gli Stati associati partecipano, e quindi la garanzia che questi costi non vengano loro fatturati due volte.

In questo caso, per non appesantire ulteriormente la procedura con la presentazione di due progetti all’Assemblea federale, il decreto federale propone una delega di competenza al Consiglio federale. Il collegio sarebbe così abilitato a concludere la predetta convenzione aggiuntiva. La delega di competenza è formulata in maniera restrittiva. I punti sui quali il Consiglio federale è abilitato a concludere una convenzione sono elencati in maniera esaustiva (art. 2 del decreto federale).

2.2. Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen

In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò risulti necessario, attuare nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen dopo la sottoscrizione dell’AAS il 26 ottobre 2004.

L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e l’attuazione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha 30 giorni a disposizione per comunicare all’organo competente (Consiglio dell’UE o Commissione) se ed eventualmente entro quali termini la Svizzera recepisce lo sviluppo. Se, come nel presente caso, si tratta di un atto del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo, il termine di 30 giorni decorre dall’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Nella misura in cui lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero va considerato alla stregua di un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo.